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Lavoro autonomo

  • Normativa, definizione e particolarità contrattuali del lavoratore autonomo;
  • Gravidanza, malattia e infortunio;
  • Lavoratore autonomo occasionale.

NORMATIVA, DEFINIZIONE E PARTICOLARITÀ CONTRATTUALI DEL LAVORATORE AUTONOMO

Normativa

La disciplina è attualmente contenuta nella Legge n. 81/2017.

Definizione

Il lavoratore autonomo può liberamente svolgere la prestazione in autonomia, al fine di realizzare l’opera oggetto del contratto, dovendosi attenere soltanto alle indicazioni preventivamente concordate con il committente.

Infatti, gli elementi essenziali del lavoro autonomo sono:

  • l’assenza di eterodirezione;
  • la prevalenza del lavoro proprio.

Il rapporto di lavoro autonomo è caratterizzato dalla gestione a proprio rischio dell’attività lavorativa e dalla sua organizzazione direttamente da parte dello stesso lavoratore, il quale è del tutto libero di determinare autonomamente l’oggetto, il tempo e il luogo della propria prestazione da svolgere.

Contratto di lavoro

Il contratto tra committente e lavoratore autonomo può essere stipulato con libertà di forma.

Tuttavia, su richiesta del lavoratore, il committente non può rifiutarsi di redigere il contratto in forma scritta.

Si considerano abusive e prive di effetto le clausole:

  • che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, che attribuiscono al committente la facoltà di recedere senza congruo preavviso;
  • mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni.

In presenza delle clausole abusive, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

Pagamento del compenso

È possibile concordare un termine di pagamento non superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

L’eventuale clausola che preveda un termine di pagamento superiore è abusiva.

Se, invece, le parti non hanno concordato alcun termine o hanno concordato un termine e questo non viene rispettato, è previsto un periodo “di tolleranza” di 30 giorni entro il quale il committente deve comunque pagare il compenso, trascorso il quale decorrono gli interessi moratori.

In particolare, i 30 giorni decorrono:

  • dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento;
  • dalla data di prestazione dei servizi, se non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta;
  • dalla prestazione dei servizi, quando la data di ricevimento della fattura o della richiesta è anteriore a quella della prestazione dei servizi;
  • dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto, se il ricevimento della fattura o della richiesta avviene entro tale data.

Invenzioni del lavoratore

A meno che l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita, i diritti di utilizzazione economica relativi alle invenzioni realizzate dal lavoratore autonomo nell’esecuzione del contratto spettano al lavoratore.

GRAVIDANZA, MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di gravidanza, malattia o infortunio non si verifica l’estinzione del rapporto di lavoro.

L’esecuzione del rapporto, su richiesta del lavoratore, resta sospesa, senza corrispettivo, per un periodo massimo di 150 giorni per anno.

Maternità

In caso di maternità, previo consenso del committente, è possibile sostituire la lavoratrice autonoma con altri lavoratori autonomi.

Le lavoratrici iscritte alle Casse e agli Enti di previdenza dei liberi professionisti hanno diritto ad un’indennità di maternità per i periodi di gravidanza, comprendenti i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla data effettiva dello stesso.

L’indennità viene corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza spontanea e terapeutica.

La misura dell’indennità è pari all’80% di 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, come reddito da lavoro autonomo, dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.

Sono previsti:

  • un minimo: che non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero previsto dalla legge per la qualifica di impiegato;
  • un massimo: elevabile dalla singola Cassa o Ente, che non può superare 5 volte l’importo minimo.

Per quanto concerne la domanda, l’indennità viene corrisposta a seguito di apposita domanda presentata dalla lavoratrice alla competente Cassa di previdenza, a partire dal 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

La domanda deve essere corredata da questa documentazione:

  • certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto;
  • dichiarazione attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità corrisposte dall’INPS alle lavoratrici dipendenti, ad artigiane e commercianti e a imprenditrici agricole, colone, mezzadre e coltivatrici dirette.

Malattia e infortunio

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino a un massimo di 2 anni.

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

Si tratta del lavoratore che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso.

Tra committente e lavoratore autonomo occasionale viene stipulato un contratto d’opera, per la cui validità non è richiesta la forma scritta.

L’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Tale rapporto si distingue:

  • dalla collaborazione coordinata e continuativa: per l’assenza del coordinamento con l’attività del committente, la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale e il carattere episodico dell’attività;
  • dal lavoro autonomo abituale: proprio per il carattere episodico dell’attività.

Comunicazione inizio attività

L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio, mediante modalità telematiche.

Le modalità operative per l’instaurazione del rapporto di lavoro autonomo occasionale sono le stesse del lavoro intermittente.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale di cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

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