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Lavoratori stranieri

I lavoratori stranieri che intendono entrare e soggiornare in Italia per motivi di lavoro, devono seguire delle particolari procedure per ottenere il nulla osta e il permesso di soggiorno. Queste, nello specifico, si differenziano in base allo status giuridico del singolo individuo e al tipo di contratto lavorativo.

  • Lavoratori comunitari;
  • Lavoratori extracomunitari;
  • Lavoro a tempo indeterminato o determinato per extracomunitari;
  • Lavoro stagionale per extracomunitari;
  • Ingressi fuori quota per extracomunitari.

LAVORATORI COMUNITARI

Normativa

Si fa riferimento al D.Lgs. 30/2007.

Definizione

Per lavoratori comunitari si intendono:

  • tutti i cittadini dei Paesi membri dell’UE;
  • tutti i cittadini dei Paesi membri del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
  • i cittadini svizzeri;
  • i cittadini di San Marino.

Ingresso e soggiorno in Italia

In generale, i cittadini comunitari godono della libertà di ingresso e di soggiorno nel territorio italiano, dove possono svolgere attività di lavoro subordinato, in quanto sono equiparati ai lavoratori italiani dal punto di vista giuslavoristico e previdenziale.

Autorizzazione al soggiorno

Per soggiornare nel nostro Paese il lavoratore comunitario deve soddisfare alcune condizioni in base alla durata del soggiorno:

  • Fino a 3 mesi: non ci sono particolari condizioni o formalità, salvo il possesso di documento d’identità valido;
  • > a 3 mesi (e fino a 5 anni): è possibile per i lavoratori in stato di disoccupazione comprovata o frequentanti un corso di formazione professionale;
  • continuativo per 5 anni: il lavoratore acquisisce il diritto ad ottenere un’autorizzazione al soggiorno permanente. Tale diritto viene perso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata maggiore a 2 anni consecutivi.

Rapporto di lavoro

I cittadini comunitari autorizzati a soggiornare in Italia hanno diritto di esercitarvi qualsiasi attività di lavoro subordinato. Pertanto, godono di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani e, dunque, possono essere assunti in Italia secondo le procedure ordinarie ed il loro rapporto di lavoro è interamente regolato dalle leggi nazionali.

Sicurezza sociale

I lavoratori comunitari che svolgono attività lavorativa in Italia devono essere assicurati secondo la legge italiana, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro, in base al principio della territorialità dell’obbligo assicurativo.

Disoccupazione

I lavoratori comunitari disoccupati che vengono in Italia in cerca di occupazione devono provvedere a munirsi di certificazioni con cui possono dimostrare all’INPS di aver maturato i requisiti contributivi per il diritto alla prestazione di disoccupazione o di essere già beneficiari del trattamento stesso in altro Stato membro.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Normativa

Si fa riferimento al Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98) e al suo Regolamento d’attuazione (D.P.R. 394/99).

Ingresso e soggiorno in Italia

Il cittadino extracomunitario che intenda entrare in Italia e soggiornarvi per motivi di lavoro subordinato deve ottenere il relativo permesso di soggiorno, seguendo una precisa procedura, che si differenzia a seconda del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare:

  • per il rapporto a tempo indeterminato e determinato;
  • per il lavoro stagionale;
  • per i c.d. “ingressi fuori quota”.

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO PER EXTRACOMUNITARI

Il lavoratore extracomunitario può entrare regolarmente in Italia per svolgere attività lavorativa una volta completata la relativa procedura:

1. Rilascio del nulla osta al lavoro.

Il datore di lavoro italiano che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all’estero, di cui ha conoscenza diretta, deve:

  • verificare presso i Servizi per l’impiego competenti l’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale a ricoprire la posizione richiesta;
  • presentare allo Sportello unico per l’immigrazione la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro per quel determinato lavoratore.

Se, invece, il datore di lavoro non ha conoscenza diretta del lavoratore extracomunitario, allora deve chiedere il nulla osta per una o più persone iscritte in apposite liste previste dagli accordi o intese bilaterali con Stati extra UE (c.d. richiesta numerica).

In entrambi i casi, è necessario seguire i seguenti passaggi:

  • La richiesta di nulla osta è presentata telematicamente, compilando la domanda online.
  • La richiesta, una volta acquisita dal sistema centrale, viene resa disponibile allo Sportello e, contestualmente, all’ITL competente e alla Questura.
  • L’ITL deve accertare il rispetto dei limiti numerici fissati dalle quote d’ingresso.
  • La Questura deve esprimere parere positivo, previa verifica della sussistenza o meno di motivi ostativi all’ingresso, al soggiorno del lavoratore extracomunitario in Italia, nonché la concessione di nulla osta all’assunzione.
  • Dopo la verifica dell’ITL, circa il rispetto delle quote d’ingresso e il parere positivo della Questura, lo Sportello rilascia al datore di lavoro richiedente il nulla osta al lavoro, nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
  • Lo Sportello convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Il nulla osta ha validità per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di rilascio.

2. Rilascio del visto d’ingresso da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

Il lavoratore extracomunitario per entrare in Italia ha comunque bisogno di ottenere un visto d’ingresso per lavoro subordinato rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica (ambasciata italiana) o consolare italiana sita nel suo paese di provenienza.

A tale scopo, lo Sportello, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, trasmette il nulla osta con la relativa documentazione, in via telematica, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare, al fine di consentire al lavoratore di richiedere il visto d’ingresso per lavoro subordinato.

La rappresentanza diplomatica o consolare, valutata la ricevibilità della domanda, rilascia al lavoratore il visto d’ingresso entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Stipulazione tra il datore di lavoro e il lavoratore di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Una volta ottenuti il nulla osta e il visto d’ingresso, il lavoratore extracomunitario può entrare in Italia.

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, accompagnato dal datore di lavoro, deve recarsi presso lo Sportello competente per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Questo contratto costituisce un impegno a concludere nel termine di 6 mesi il vero e proprio contratto di lavoro.

Infatti, il contratto di soggiorno deve tassativamente contenere l’impegno del datore di lavoro a:

  • garantire la disponibilità di un alloggio per il lavoratore;
  • pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza;

4. Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Insieme alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore deve richiedere il rilascio del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La richiesta è effettuata con la compilazione di uno specifico kit, che deve essere inoltrato alla Questura competente per il rilascio.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è richiesto il versamento di un contributo, in base alla tipologia di permesso di soggiorno:

  • se ha una durata > a 3 mesi e < o pari a 1 anno, l’importo è di € 40;
  • se ha una durata > a 1 anno e < o pari a 2 anni, l’importo è di € 50;
  • se si tratta di un permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo, l’importo è di € 100.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura al lavoratore entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Ottenuto il permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario può essere assunto nel rispetto delle normali procedure previste per i lavoratori regolarmente presenti in Italia.

La durata del permesso di soggiorno è variabile. Pertanto, detta durata non può superare:

  • 1 anno, in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • 2 anni, in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Allo scadere del permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario deve lasciare il territorio dello Stato, salvo i casi di rinnovo.

Il permesso di soggiorno è rinnovabile, per una durata non superiore a quella iniziale, se alla scadenza il lavoratore extracomunitario dimostra di essere ancora occupato.

Il lavoratore deve richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno al questore della provincia in cui dimora, almeno 60 giorni prime della scadenza dello stesso.

Il rinnovo viene concesso entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda e previo accertamento della continuazione del rapporto di lavoro e della regolarità della posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore.

5. Stipulazione tra il lavoratore e lo Stato italiano di un accordo di integrazione.

Se il lavoratore chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non < a 1 anno, egli, contestualmente alla presentazione della richiesta, deve stipulare con lo Stato italiano, presso le Prefetture o le Questure, un accordo di integrazione col quale s’impegna a conseguire specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Tale accordo ha durata di 2 anni ed è prorogabile per un altro anno.

Rifiuto e revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno

Il nulla osta e il permesso di soggiorno possono essere rifiutati – ovvero revocati, se sono già stati rilasciati – per le seguenti motivazioni:

  • Nulla osta, può essere rifiutato o revocate se:
    • Il datore di lavoro è stato condannato negli ultimi 5 anni per i seguenti reati: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia oppure dall’Italia verso altri Stati; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.
    • I documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti.
    • L’extracomunitario non si reca presso lo Sportello per la firma del contratto di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, salvo casi di forza maggiore.
  • Permesso di soggiorno, può essere rifiutato o revocate se:
    • Mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.
    • Esistenza di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, che prevedono condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti che l’extracomunitario non rispetta.

LAVORO STAGIONALE PER EXTRACOMUNITARI

I lavoratori extracomunitari che intendono entrare e soggiornare in Italia per svolgere lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero, e i datori di lavoro che intendono assumerli, devono rispettare una determinata procedura.

Nulla osta

Il datore di lavoro deve presentare richiesta nominativa allo Sportello della provincia di residenza.

In particolare, il datore deve presentare idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa dello straniero.

Lo Sportello rilascia, entro i 20 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta, il nulla osta per lavoro stagionale per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto.

Se lo Sportello, decorsi 20 giorni, non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, a condizione che:

  • la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
  • il lavoratore sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate con il precedente permesso di soggiorno.

Il nulla osta per lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa in Italia per massimo di 9 mesi in un periodo di 12 mesi.

Il nulla osta si intende prorogato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

Al termine del periodo massimo, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza.

Rifiuto e revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno

Il nulla osta e il permesso di soggiorno possono essere rifiutati per le seguenti motivazioni:

  • Nulla osta, può essere rifiutato o revocate se:
    • datore di lavoro oggetto di sanzioni per lavoro irregolare;
    • impresa del datore liquidata per insolvenza o in cui non è svolta alcuna attività economica;
    • datore che ha violato le norme in materia di previdenza sociale/tassazione/diritti dei lavoratori/condizioni di lavoro;
    • datore che ha effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti la data di richiesta di assunzione dello straniero.
  • Permesso di soggiorno, può essere rifiutato o revocate se:
    • ottenuto in maniera fraudolenta, falsificato o contraffatto;
    • lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso;
    • sussistono i casi di rifiuto o revoca del nulla osta.

INGRESSI FUORI QUOTA PER EXTRACOMUNITARI

Ci sono alcune categorie di lavoratori extracomunitari per le quali l’ingresso e il soggiorno in Italia avviene a prescindere dal rispetto delle quote annuali di ammissione nel territorio nazionale.

Si tratta, nello specifico, di lavoratori che svolgono attività particolari, assunti generalmente con contratto a tempo determinato, e di lavoratori c.d. “altamente qualificati”.

Centro Studi | Studio Cassone

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