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Lavoro domestico

  • Introduzione al lavoro domestico;
  • Rapporto di lavoro;
  • Tipologia di lavoratori stranieri;
  • Periodo di prova;
  • Specificità del contratto di lavoro domestico;
  • Conclusione del rapporto di lavoro domestico.

INTRODUZIONE AL LAVORO DOMESTICO

Normativa

Il rapporto di lavoro domestico è un rapporto subordinato regolato dagli artt. 2240-2246 c.c. e dalla Legge 339/1958, nonché dal CCNL sul lavoro domestico dell’8 settembre 2020.

Definizione

Il rapporto di lavoro domestico concerne la fattispecie in cui il lavoratore, anche straniero, presta la propria opera, a qualsiasi titolo, per il funzionamento della vita familiare.

Parti:

  • Datore di lavoro: può essere una singola persona / un gruppo familiare / una comunità stabile senza fini di lucro;
  • Lavoratore: sono considerati lavoratori domestici gli addetti alle incombenze familiari. A titolo esemplificativo, può trattarsi di camerieri, colf, baby-sitter oppure cuochi.

Caratteristiche

La prestazione dei domestici deve avere i seguenti caratteri:

  • continuità (non deve essere occasionale);
  • svolgimento del servizio all’interno dell’abitazione del datore di lavoro;
  • necessità di rispondere a un bisogno personale del datore di lavoro, legato al funzionamento della vita familiare (e non ad un’attività professionale o istituzionale).

Regime

La prestazione di lavoro domestico può essere resa in regime di:

  • convivenza: a servizio intero o ridotto;
  • non convivenza: a tempo pieno o parziale.

RAPPORTO DI LAVORO

Assunzione

L’assunzione deve avvenire in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera contenente la specifica delle ragioni giustificatrici.

Il lavoratore domestico può essere assunto con contratto di lavoro subordinato:

  • A tempo indeterminato.
  • A termine:
    • non superiore a 12 giorni di calendario: non è necessaria la forma scritta;
    • superiore a 12 mesi: è necessario l’inserimento di una causale, come l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo; sostituzione di lavoratori; assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti.

Proroga: il termine del contratto può essere prorogato fino a 4 volte, a condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive; la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi

Per le prestazioni di lavoro domestico ci si può avvalere del c.d. libretto di famiglia.

L’assunzione dei lavoratori domestici può avvenire:

  • direttamente;
  • indirettamente; tramite i sindacati di categoria o gli Enti di patronato autorizzati dal Ministero del Lavoro.

TIPOLOGIA DI LAVORATORI STRANIERI

I lavoratori stranieri si distinguono in:

  • Comunitari: sono assunti secondo le ordinarie procedure stabilite per i lavoratori italiani;
  • Extracomunitari:
    • già presenti in Italia: hanno permesso di soggiorno valido per l’attività lavorativa e sono assunti con le procedure ordinarie in vigore per i lavoratori italiani;
    • residenti all’estero: è necessario seguire una particolare procedura, che inizia con la richiesta di nulla osta al lavoro.

In ogni caso il datore di lavoro deve accertare che il lavoratore sia in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.

Documentazione

All’atto dell’assunzione il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro una copia di:

  • documento di identità personale;
  • codice fiscale;
  • documenti assicurativi e previdenziali;
  • tessera sanitaria o altro documento sanitario aggiornato attestante l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie pregiudizievoli per il lavoratore o per la famiglia;
  • il lavoratore può, inoltre, presentare diplomi o attestati professionali specifici.

Lettera di assunzione

Il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, un’apposita lettera di assunzione che abbia il seguente contenuto:

  • data di inizio del rapporto di lavoro;
  • le mansioni e il livello di appartenenza;
  • esistenza o meno della convivenza;
  • residenza del lavoratore ed eventuale diverso domicilio;
  • durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;
  • collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
  • retribuzione pattuita;
  • corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale;
  • luogo di effettuazione della prestazione lavorativa e previsione di eventuali temporanei spostamenti;
  • periodi di ferie annuali;
  • eventuale presenza di impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione;
  • durata del periodo di prova (eventuale);
  • tenuta di lavoro fornita dal datore (eventuale);
  • spazio affidato all’assetto per custodire i propri effetti personali (eventuale).

Comunicazione all’INPS

L’assunzione deve essere comunicata all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

La comunicazione all’INPS deve esclusivamente avvenire tramite uno dei seguenti canali:

  • Web – servizi telematici, attraverso il sito inps.it, usando lo SPID;
  • Contact center integrato – numero verde INPS;
  • Intermediari abilitati.

In caso di mancata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato.

PERIODO DI PROVA

Il datore di lavoro può prevedere, con pattuizione in forma scritta, un periodo di prova regolarmente retribuito.

La durata massima è diversamente stabilita dal CCNL e dalla legge:

Inquadramento Durata massima della prova
impiegati 1 mese
operai 8 giorni lavorativi consecutivi
liv. D e D super e lavoratori operanti in regime di convivenza 30 giorni di lavoro effettivo
altri livelli 8 giorni di lavoro effettivo

SPECIFICITÀ DEL CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO

Retribuzione

La retribuzione è concordata tra le parti nel rispetto del principio di retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La retribuzione comprende:

  • minimo contrattuale;
  • scatti di anzianità: maturano ogni 2 anni di servizio;
  • eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio;
  • eventuale superminimo.

Il datore di lavoro deve predisporre un prospetto paga in duplice copia.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno. Questa attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione die redditi e in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Tredicesima

È pari ad 1 mensilità della normale retribuzione globale di fatto, da corrispondersi entro il mese di dicembre.

Ferie

Per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi.

La fruizione deve in genere avvenire per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno 2 ulteriori settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

Cessazione

Il rapporto di lavoro domestico può risolversi per una delle seguenti cause:

  • interruzione del periodo di prova;
  • scadenza del termine;
  • risoluzione consensuale delle parti;
  • licenziamento;
  • dimissioni;
  • morte del lavoratore;
  • morte del datore di lavoro;
  • impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Preavviso

Orario di lavoro Anni di anzianità Preavviso: giorni di calendario
da 25 ore settimanali fino a 5 15 (7,5 per dimissioni)
oltre 5 30 (15 per dimissioni)
inferiore a 25 ore settimanali fino a 2 8
oltre 2 15

 

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