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Malattia nel rapporto di lavoro

Per malattia si intende uno stato patologico che comporta un’incapacità lavorativa e la totale impossibilità temporanea della prestazione.

  • Introduzione;
  • Gestione del posto di lavoro in caso di malattia;
  • Adempimenti del lavoratore in malattia;
  • Controllo e sanzioni nei confronti del lavoratore in malattia;
  • Trattamento economico durante il periodo di malattia.

INTRODUZIONE

Soggetti beneficiari

La tutela prevista dalla legge a favore dei lavoratori ammalati si applica a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla natura del contratto.

Condizioni della malattia

L’incapacità lavorativa deve essere:

  • concreta: va valutata confrontando il quadro patologico manifestato con il tipo di prestazione svolta dal dipendente;
  • attuale: non potenziale.

Effetti della malattia

I principali effetti della malattia sono:

  • l’assenza ingiustificata del lavoratore e il conseguente divieto di licenziarlo durante l’evento morboso, nei limiti del periodo di comporto;
  • il diritto del lavoratore a percepire un trattamento economico o una prestazione assistenziale sostitutiva nella misura e per il tempo determinati dalla legge.

GESTIONE DEL POSTO DI LAVORO IN CASO DI MALATTIA

Conservazione del posto

Il datore deve conservare il posto di lavoro del dipendente in malattia nei limiti di un periodo (di comporto) stabilito dalla legge, dai CCNL o, in mancanza, dagli usi.

In particolare, fatte salve le disposizioni di miglior favore contenute nei CCNL, la legge regolamenta la durata del comporto solo per gli impiegati, differenziandola in relazione all’anzianità di servizio:

  • 3 mesi, quando l’anzianità di servizio < 10 anni;
  • 6 mesi, quando l’anzianità di servizio > 10 anni.

Licenziamento durante o al termine del comporto

Il licenziamento intimato prima dello scadere del periodo di comporto è nullo.

Inoltre, alla scadenza del comporto il rapporto di lavoro prosegue, a meno che il datore di lavoro decida di recedere dal contratto nel rispetto delle procedure previste per il licenziamento individuale.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE IN MALATTIA

  • Comunicazione al datore di lavoro

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità (se diverso dalla residenza o domicilio abituale), per rendere possibili i successivi controlli medici.

L’obbligo della comunicazione è distinto, e in genere preventivo, rispetto all’invio della certificazione medica. La comunicazione serve, infatti, a giustificare l’assenza dal lavoro, mentre la certificazione è finalizzata a dimostrare l’esistenza della causa giustificativa.

  • Effettuazione della visita medica

Il lavoratore ammalato deve sottoporsi, preferibilmente sin dal primo giorno di malattia, ad un accertamento sanitario da parte del medico curante, che produce un’apposita certificazione.

Il lavoratore deve rivolgersi ai seguenti soggetti, a seconda della durata e/o del numero delle assenze per malattia:

  1. nel caso di durata pari o inferiore a 10 giorni al medico curante, anche non appartenente al SSN;
  2. nel caso di durata superiore a 10 giorni al medico curante del SSN.

Durante la visita il lavoratore deve fornire al medico la propria tessera sanitaria e comunicare l’eventuale indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in possesso del datore di lavoro.

  • Decorrenza della malattia

La malattia decorre:

  1. in caso di visita ambulatoriale, dalla data in cui viene prodotta la certificazione medica, di norma questa coincide con la data di inizio della malattia;
  2. in caso di visita domiciliare, dal giorno di rilascio dal certificato, oppure, se il lavoratore dichiara la sussistenza dello stato morboso, anche dal giorno precedente alla data di redazione del certificato stesso.
  • Invio della certificazione medica

In tutti i casi di assenza per malattia, il medico curante redige on-line la certificazione medica, costituita da:

  • certificato di diagnosi, con l’indicazione sia delle date iniziali e finali, sia della causa della malattia;
  • attestato di malattia contenente solo l’indicazione della prognosi.

Il medico deve inviare la certificazione per via telematica all’INPS; quindi, il lavoratore è esonerato dall’invio della documentazione in forma cartacea, ma ha l’onere di controllare l’avvenuta trasmissione del certificato.

Il lavoratore, inoltre, deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato (c.d. PUC) per comunicarlo al proprio datore di lavoro, quando richiesto.

L’INPS, a sua volta, mette a disposizione dei datori di lavoro gli attestati di malattia ricevuti dai medici.

La ricezione e la consultazione degli attestati possono avvenire attraverso il portale o il numero verde dell’INPS, oppure con il sistema di invio con PEC.

  • Continuazione della malattia

Il lavoratore deve comunicare il perdurare della malattia oltre la data indicata nel certificato (prosecuzione) e rendersi reperibile per permettere eventuali (o ulteriori) accertamenti sanitari di controllo.

La certificazione medica di prosecuzione della malattia va richiesta possibilmente entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente; il medico competente la trasmette all’INPS, che a sua volta la mette a disposizione del datore di lavoro.

  • Fine della malattia

La fine della malattia coincide con il momento in cui il lavoratore riacquista la capacità lavorativa. Ciò avviene il giorno successivo alla scadenza della prognosi alla quale non segua un’altra certificazione.

CONTROLLO E SANZIONI NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE IN MALATTIA

Controllo dello stato di malattia

Il datore di lavoro e l’INPS possono controllare lo stato di malattia del lavoratore solo mediante apposite strutture sanitarie pubbliche: le ASL e l’INPS.

Per consentire il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, nelle fasce orarie giornaliere dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Sanzioni disciplinari

L’assenza del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità configura un’inadempienza, non solo verso l’INPS, ma anche nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e perciò a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione.

TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE IL PERIODO DI MALATTIA

Trattamento economico

In generale l’INPS eroga le prestazioni economiche di malattia a favore di tutti i lavoratori aventi diritto, i cui datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo di malattia.

L’indennità economica viene erogata a partire dal 4° giorno di malattia, computato dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata sull’attestazione medica, sempreché la visita risulti effettuata lo stesso giorno di inizio della malattia o il giorno immediatamente successivo.

L’indennità di malattia è pari ad una quota percentuale della retribuzione media giornaliera (RMG) moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di malattia. La RMG si calcola sulla retribuzione lorda percepita nel mese (o nelle 4 settimane) precedente l’inizio della malattia.

L’indennità di malattia viene in genere corrisposta dal datore di lavoro; in alcune ipotesi eccezionali riguardanti categorie particolari di lavoratori l’erogazione è effettuata direttamente dall’INPS.

In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e del 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.

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