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Naspi

  • Che cos’è la Naspi?;
  • Naspi requisiti;
  • Come si calcola la Naspi?;
  • Termini per la presentazione della domanda Naspi;

CHE COS’È LA NASPI?

Normativa

La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 22/2015, art. 3.

Definizione

Il lavoratore che perde involontariamente la propria occupazione, ed è stato assicurato dal datore di lavoro contro la disoccupazione involontaria presso l’INPS, ha diritto ad un trattamento di disoccupazione che si chiama NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), accessibile a tutti i lavoratori dipendenti.

NASPI REQUISITI

Requisiti

Il lavoratore, al fine di avere diritto alla NASPI, deve possedere i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione;
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Involontarietà della disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Pertanto, sono considerate ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro:

  1. il licenziamento disciplinare;
  2. la risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta;
  3. le dimissioni per giusta causa;
  4. le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità.

Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

Il lavoratore disoccupato deve dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La domanda può essere presentata tramite il sito dell’ANPAL oppure attraverso la domanda NASPI, che equivale a dichiarazione di disponibilità, e viene trasmessa dall’INPS all’ANPAL.

Patto di servizio

Al fine di confermare lo stato di disoccupazione, il lavoratore contatta il Centro per l’Impiego entro 30 giorni dalla data della DID, per la creazione del profilo personale e la stipulazione di un patto di servizio personalizzato.

Il patto di servizio deve indicare la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:

  1. partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  2. partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione;
  3. accettazione di offerte di lavoro congrue;
  4. partecipazione ad attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

Requisito contributivo

Sono valide tutte le settimane retribuite nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Pertanto, si considerano utili:

  1. i contributi previdenziali;
  2. i contributi figurativi accreditati per maternità;
  3. i periodi di lavoro all’estero in Stati comunitari o convenzionati;
  4. i periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio fino a 8 anni di età.

Non si considerano utili, invece, i periodi di:

  1. lavoro all’estero in Stati non convenzionati;
  2. malattia e infortunio sul lavoro;
  3. CIGS e CIGO;
  4. aspettativa per cariche pubbliche o sindacali;
  5. assenza per permessi e congedi.

COME SI CALCOLA LA NASPI?

Misura

La NASPI è rapportata a una base di calcolo data dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33:

  • se la retribuzione mensile è pari o < a € 1.250,87: la NASPI è pari al 75% della retribuzione;
  • se la retribuzione mensile è > a € 1.250,87: la NASPI è pari al 75 % di € 1.250,87 + 25% della differenza tra la retribuzione mensile e € 1.250,87.

In ogni caso, non si può superare l’importo massimo di € 1.360,77.

A partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione, la NASPI viene ridotta progressivamente del 3% al mese. A partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione.

Durata

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e per un massimo di 24 mesi.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NASPI

Procedura

La domanda NASPI è presentata all’INPS telematicamente entro il termine di decadenza di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per i seguenti eventi:

Evento

Termine di 68 giorni

Maternità insorta:

  • Entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.
  • Resta sospeso per un periodo pari alla maternità e riprende a decorrere al termine dell’evento per la parte residua.
  • Decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità.

Malattia infortunio sul lavoro insorti:

  • Entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.
  • Resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dell’evento per la parte residua.
  • Decorre dalla data di cessazione dell’evento indennizzato.

Controversia

Decorre dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria.

Corresponsione dell’indennità di mancato preavviso

Decorre dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità.

Licenziamento per giusta causa

Decorre dal 30° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto.

Decorrenza

La NASPi spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

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