Consulente del lavoro dal 1981

Accertamenti ispettivi dell’INPS: disconoscimento del beneficio under 30 e 36 a rischio il DURC dei datori di lavoro.

L’INPS ha iniziato una campagna di accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero contributivo per i lavoratori under 30 ed under 36 con sanzioni.

In questi giorni, infatti, molti datori di lavoro (ed i loro consulenti) che hanno fatto richiesta di esonero contributivo per le assunzioni degli under 30 e degli under 36 stanno ricevendo via pec avvisi di accertamenti ispettivi con i quali l’Istituto, a seguito di accertamenti, revoca il beneficio concesso richiedendo il pagamento dei contributi oltre alle maggiorazioni previste a titolo di sanzioni.

Da verifiche assunte dall’istituto, infatti, risulta spesso la mancanza dei requisiti per l’accesso al beneficio da parte del lavoratore ossia oltre al requisito anagrafico, l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore da assumere con l’agevolazione.

Il datore di lavoro come poteva verificare tale requisito?

  • tramite il certificato storico lavorativo (modello C2 storico)
  • tramite l’utility messa a disposizione dall’Inps sul proprio sito (ma non ha valenza certificativa).
  • tramite l’estratto conto contributivo

Tali strumenti non sono però del tutto affidabili.

Il certificato storico non rende informazioni sulle esperienze lavorative prestate in tutto il territorio nazionale ma ha valenza certificativa solo delle informazioni sulle esperienze lavorative presenti nel sistema informativo dei centri per l’impiego di una regione e solo per i rapporti decorrenti dal 2008.

L’utility invece, come da circolare 40/2018 dell’INPS non ha alcun valore certificativo.

Anche l’estratto conto contributivo inoltre potrebbe essere non aggiornato.

Alcuni datori di lavoro si sono prudentemente fatti rilasciare dal dipendente anche una auto certificazione che però in caso di dichiarazioni mendaci non esonera il datore di lavoro in buona fede nemmeno dalle sanzioni previste dall’accetamento.

Ne emerge ancora una volta un quadro di assoluta incertezza per il datore di lavoro perchè tutti questi documenti messi a disposizione non consentono di verificare in modo certo e incontestabile la sussistenza dell’unico requisito (oltre a quello anagrafico) a cui è subordinata la legittima fruizione del più importante incentivo all’occupazione giovanile

Il datore di lavoro (ed i consulenti) quindi si espongono al rischio non solo di dover pagare quanto dovuto a titolo di contributi ma anche di dover saldare le sanzioni, in alcuni casi senza nemmeno poter agire in via di regresso nei confronti del dipendente magari per cessazione del rapporto di lavoro.

Tanto potrebbe vanificare pianificazioni aziendali di contenimento dei costi del personale. Inoltre, il mancato pagamento di quanto dovuto non consente di poter avere l’emissione di un DURC regolare per il datore di lavoro con tutte le conseguenze di legge non da ultima non poter partecipare alle gare indette dalla PA.

È auspicabile quindi che nel prossimo futuro sia l’INPS stesso ad eseguire i controlli al fine di evitare l’ennesimo aggravio di costi al datore di lavoro.

Centro Studi | Studio Cassone

Centro Studi | Studio Cassone

Il Centro Studi dello Studio Cassone è composto da un team di professionisti appassionati, dediti alla ricerca e alla condivisione delle informazioni così da garantire un aggiornamento costante del personale ed essere sempre un passo avanti.

Leggi anche