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Addio al contributo addizionale della CIGO per le imprese colpite dall’emergenza climatica

Confermato l’esonero dal pagamento del contributo addizionale CIGO per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni colpite dall’eccezionale emergenza climatica.

Dal 29 luglio 2023 non sarà più dovuto il contributo addizionale per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni colpite dall’eccezionale emergenza climatica, mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto, che fino al 28 luglio 2023 non avevano alcuna diposizione speciale, è stata estesa la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore.

Queste le principali novità introdotte dal D.L. 98/2023 convertito in legge in data 23 settembre 2023 (L. 117/2023)

La salute e la sicurezza dei lavoratori esposti ad emergenze climatiche come quelle alle quali abbiamo assistito nella scorsa estate ha portato il governo ad incrementare le misure a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento a quei settori che prevedono lavori più esposti alle alte temperature come ad esempio il settore edile, lapideo e dell’escavazione (D.L. 98/2023)

A tali categorie di lavoratori è stato esteso lo strumento della CIGO già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il D.L 98/2023 è inoltre intervenuto sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA), prevedendone l’utilizzo anche a ore nel caso di eventi estremi non evitabili, quali le eccezionali emergenze climatiche.
Sono quindi state convertite in legge le disposizioni che prevedono la non applicabilità delle disposizioni in materia di limiti di durata dei trattamenti di CIGO (52 settimane) alle imprese dei settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.

Inoltre, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale.

Per il periodo tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 nel settore degli operai agricoli sono anche state convalidate le disposizioni che hanno previsto che in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa il trattamento di integrazione salariale per intemperie stagionali è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

Inoltre, i periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. Il trattamento è concesso dalla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.

Convertite in legge anche le proroghe previste per i termini di versamento: il contributo di solidarietà di cui dell’art. 1, cc. 115 -119, L. n. 197/2022, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota di legge.

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