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Circolare ministeriale sul Decreto Flussi

Emanata la Circolare ministeriale sul Decreto Flussi e confermate, per il 2023, le semplificazioni sulle verifiche dei datori per i lavoratori extracomunitari

 

Il 30 gennaio 2023 è stata pubblicata la circolare interministeriale n. 648 che illustra le disposizioni attuative in merito al Decreto Flussi (D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Come approfondito nella nostra news pubblicata il 01 febbraio 2023, il decreto flussi prevede la possibilità di far entrare nel nostro paese un totale di 82.705 lavoratori, di cui 44.000 riservati agli stagionali. Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui 30.105 per i dipendenti destinati ai settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

 

Pertanto, a partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio 2023 e fino al 22 marzo 2023 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo del sito del Ministero dell’Interno, per accedere alla quale è richiesta un’identità Spid.

 

Il sistema è disponibile con orario continuato 08:00-20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

 

Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, dalle ore 9:00 del 27 marzo, sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto flussi nella Gazzetta Ufficiale (numero 21 del 26 gennaio).

 

Da sottolineare che per alcune categorie di lavoratori indicate nel D.P.C.M., ovvero i cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

È importante evidenziare che, con questa circolare, viene ricordata una rilevante novità introdotta dal Decreto Flussi 2022 in merito necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, verifichi presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’Anpal, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

Si potrà richiedere il nulla osta quindi solo se:

  • il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata dal datore di lavoro entro 15 giorni lavorativi (non si contano il sabato, la domenica e i giorni festivi) dalla data della domanda;
  • il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
  • il lavoratore non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

 

Tale indisponibilità deve essere comunicata con una dichiarazione del datore di lavoro e allegata alla richiesta del nulla osta.

 

Questa verifica di indisponibilità al centro per l’impiego NON è necessaria se si richiedono lavoratori stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero né per i lavoratori che hanno frequentato e completato un percorso di formazione all’estero, che hanno diritto di prelazione ai fini dell’ingresso in Italia.

 

Tutti gli invii saranno gestiti singolarmente in base all’ordine di compilazione e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

Centro Studi | Studio Cassone

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