Per le retribuzioni premiali già la Legge di Stabilità del 2016 aveva previsto particolari misure fiscali, conferendo un ruolo centrale alla contrattazione aziendale o territoriale di cui all’art. 51 del D.lgs 81/2015.
In particolare, la L. 208/2016 aveva reintrodotto una tassazione agevolata del 10% sostituiva dell’IRPEF e delle relative addizionali per i premi di produttività del settore privato, che potevano anche essere convertiti dai lavoratori in benefit completamente detassati.
Per il 2024, così come nel 2023, tra le misure previste dal disegno di legge di Bilancio, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, è stata confermata la riduzione dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate a fronte di premi di risultato al 5% rispetto all’ordinario 10%.
Anche quest’anno, quindi, il Governo sta adottando misure per ridurre il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.
Confermate anche tutte le modalità di applicazione ed i soggetti beneficiari.
Infatti, a usufruire dell’agevolazione sono i datori di lavoro privato (compresi anche i datori di lavoro non imprenditori e le agenzie di somministrazione) ma non le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1. Comma 2 del D.lgs 165/2001.
Inclusi invece gli Enti pubblici economici perché non rientrano tra le amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari il Governo ha confermato che potranno usufruire della detrazione i titolari di reddito da lavoro dipendente sino ad 80.000 euro da calcolarsi con riferimento agli importi percepiti nell’anno precedente.
Le retribuzioni agevolabili sono quelle relative ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e tale incremento deve essere verificato attraverso alcuni indicatori previsti dalla stessa contrattazione collettiva.
Quest’ultima, anche per il 2024, ricopre un ruolo centrale per poter usufruire delle agevolazioni, tant’è che le somme ed i valori per i quali il datore di lavoro ed il dipendente possono beneficiare dell’imposta sostitutiva sono solo quelle erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.lgs n. 81/2015.
Vi è pertanto una esclusione dall’agevolazione di elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Sempre nei contratti collettivi aziendali devono essere previsti i criteri di misurazione degli indici incrementali che potranno essere calcolati mediante alcuni indicatori.
L’ammontare dei premi agevolabili ammonta ad un importo complessivo di € 3000,00 annui lordi sia per premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti.