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Congedo di paternità

Le ​​​​​​​dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità nonché fino al compimento di un anno di età del bambino danno diritto di accesso all’indennità NASpI.

L’INPS con Circolare n. 32 del 20 marzo 2023 ha fornito indicazioni operative sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ed entrate in vigore lo scorso 13 agosto.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo protetto dal divieto di licenziamento, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il licenziamento.

Inoltre, la madre lavoratrice e il padre lavoratore che si dimettono in tale periodo non sono tenuti al preavviso.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 105 del 2022 agli articoli 54 e 55 del Testo Unico, il padre lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, se ricorrono tutti gli altri requisiti legislativamente previsti, ovvero:

  1. il lavoratore padre ha fruito del congedo di paternità obbligatorio, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino;
  2. il lavoratore padre ha goduto del congedo di paternità alternativo, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Prima di queste modifiche l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo protetto, in cui vige il divieto di licenziamento, e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservato, oltre che alla lavoratrice madre, al lavoratore padre solo in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

 

Congedo di paternità e NASpI: divieto di licenziamento

 

Per effetto delle modifiche operate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022 (articolo 2, comma 1, lettera r) all’articolo 54, comma 7 del T.U. maternità/paternità), il divieto di licenziamento si applica:

  1. al lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi o di 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo;
  2. al lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità alternativo in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il divieto di licenziamento si applica per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il licenziamento intimato al padre lavoratore, come avviene per la madre lavoratrice, in tale periodo protetto è nullo.

Le tutele sono riconosciute anche al lavoratore padre adottivo o affidatario.

Centro Studi | Studio Cassone

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