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Contratti a tempo determinato: le nuove causali non si applicano per le start-up innovative

Il Decreto lavoro (D.L. 48/2023 convertito con modifiche dalla Legge 85/2023) nel riscrivere le causali giustificatrici dei contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi ha valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva.

La riforma però non si applica alle c.d. Start up innovative, ossia quelle società di capitali, anche in forma cooperativa, costituite al massimo da 60 mesi non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione così come previsto dall’art. 21 e 23 del D.lgs 81/2015.

Si definisce star up innovativa la società di capitali, anche in forma cooperativa le cui azioni o quote rappresentative di capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Al fine di incentivare l’iniziativa privata il Governo ha quindi previsto per le start up tutta una serie di vantaggi non da ultimo per quanto riguarda i rapporti di lavoro.

I requisiti per essere definita startup innovativa sono sanciti dal Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) come ad esempio, oltre al limite temporale, non aver distribuito utili e avere quale oggetto sociale o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico.

La norma inoltre prevede altre esclusioni, infatti, come previsto dall’art. 19 D.lgs 81/2015: “le limitazioni o e disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”.

A differenza di quanto previsto per le PA, le università private, le società pubbliche che promuovono la ricerca così come gli enti privati, il D.lgs 81/2015 prevede espressamente che per le start up innovative solo le disposizioni previste negli articoli 21 e 23 non debbano essere applicate.

Quindi per 4 anni dalla costituzione tali società non sono soggette alle disposizioni di legge in merito alle proroghe e rinnovi del contratto a tempo determinato.

Inoltre soggette all’esenzione dal limite quantitativo e da eventuali limitazioni quantitative previste dai contratti collettivi.

Centro Studi | Studio Cassone

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