Recentemente la Cassazione, con la pronuncia n. 28241/2023, ha confermato gli orientamenti precedenti approfondendo il tema della determinazione del valore da porre a base di calcolo in caso di contribuzione figurativa per Cassa Integrazione e mobilità.
La Suprema Corte è stata chiamata a verificare se gli emolumenti extra mensili (tredicesima mensilità e indennità di ferie non godute) relativi ai periodi di integrazione salariale e mobilità, debbano essere presi a base di calcolo della retribuzione pensionabile.
Il punto controverso ha riguardato la ricostruzione della nozione di retribuzione così come disciplinato dall’art. 8, c. 1 della legge 155/1981
Come noto, i contributi figurativi sono contributi “fittizi” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.
La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi possono essere accreditati (d’ufficio o su domanda del lavoratore) senza alcun costo per l’assicurato.
I contributi figurativi sono validi a tutti gli effetti sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo; tuttavia, in determinate ipotesi non hanno la stessa base di calcolo dei contributi versati dal datore di lavoro.
Ad esempio, per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità non si possono considerare i contributi figurativi per la disoccupazione e per la malattia.
Questi contributi vengono considerati, una volta raggiunto il diritto alla pensione di anzianità, per effetto degli altri contributi (obbligatori, da riscatto e volontari), solo per aumentare l’importo della pensione.
La contribuzione figurativa per i lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità, i commercianti in crisi e per i titolari di assegno di invalidità (per il periodo in cui non svolgono attività lavorativa), invece, è utile solo per il raggiungimento del diritto alla pensione mentre non è considerata utile ai fini del calcolo dell’importo.
La Corte di Cassazione nella parte motiva della sentenza, ha richiamato le normative di legge chiarendo che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell’indennità di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d’integrazione salariale.
Per la Cassazione quindi, conformemente ai precedenti orientamenti ha stabilito che il richiamo alla retribuzione effettivamente percepita – contenuto nella L. n. 155 del 1981, art. 8 comma 1 – è da ritenrsi irrilevante (Cass., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6161).
Pertanto, il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere rapportato al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d’integrazione salariale.