È stata recentemente pubblicata la Legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione del Decreto-Legge n. 48/2023, meglio conosciuto come Decreto Lavoro.
Una delle misure più rilevanti contenute nella legge riguarda la proroga per il lavoro agile.
Più precisamente, la legge estende fino al 30 settembre 2023 il diritto dei lavoratori cosiddetti “super fragili” nei settori pubblico e privato a prestare la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile.
I lavoratori in questione sono quelli affetti da condizioni e malattie specificate dal decreto del Ministro della Salute emesso il 4 febbraio 2022, e che sono certificate dal medico di base.
Questi lavoratori, caratterizzati da una elevata vulnerabilità, devono essere garantiti dai datori di lavoro:
- la possibilità di lavorare in modalità agile;
- se necessario, l’assegnazione a diverse mansioni all’interno della stessa categoria o area di classificazione, come delineato dai contratti collettivi di lavoro esistenti, compatibili con lo svolgimento dell’attività in smart-working e senza alternazione della retribuzione.
Inoltre, la legge proroga fino al 31 dicembre 2023 il diritto di prestare la propria attività lavorativa in smart-working per i seguenti gruppi di prestatori:
- Lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio di età inferiore a 14 anni, purché non vi sia un altro genitore nella famiglia che beneficia di sostegni al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e non vi sia un genitore disoccupato;
- Lavoratori dipendenti che, secondo le valutazioni dei medici competenti, sono più a rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2, a causa dell’età o di condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, conseguenze di malattie oncologiche, terapie salvavita o comorbidità.
I datori di lavoro dovranno trasmettere le comunicazioni di smart-working attraverso l’utilizzo di modelli aggiornati, seguendo le procedure standard sull’applicazione disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it, chiamato “Lavoro Agile”.
Il Ministero ha aggiornato i modelli da utilizzare, specificando in particolare le categorie senza accordo.
La comunicazione dovrà includere:
- Il codice fiscale del datore di lavoro;
- Il codice fiscale, nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita del lavoratore;
- Dettagli del rapporto di lavoro, inclusi data di inizio, tipo, PAT e categoria tariffaria INAIL;
- Informazioni sull’accordo di lavoro agile (se applicabile) incluse data di sottoscrizione, tipo, data di inizio e fine;
- La categoria senza accordo.
Le comunicazioni possono essere inviate individualmente o in blocco e dovranno essere trasmesse tramite l’applicazione disponibile, autenticandosi con SPID o CIE, sul portale Servizi Lavoro, o, in alternativa, utilizzando i servizi telematici API REST.
Esistono scadenze specifiche per inviare la comunicazione di smart working:
- Per i datori di lavoro privati: entro 5 giorni successivi all’inizio del lavoro in modalità agile per le nuove comunicazioni, o dalla data finale precedentemente comunicata per le proroghe.
- Per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione: entro il 20 del mese successivo all’inizio del lavoro in smart working, o nel caso di proroga, dalla data finale precedentemente comunicata.
Infine, è importante ricordare che i datori di lavoro che non rispettano le scadenze per la comunicazione potrebbero essere soggetti a sanzioni amministrative che variano da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore coinvolto.