Con la Circolare n. 11/2023 del 1° febbraio 2023, l’INPS ha fornito le istruzioni per la corretta determinazione dell’imponibile contributivo per il 2023 e per la determinazione della contribuzione dovuta per la generalità dei lavoratori dipendenti.
I valori imponibili, da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, sono stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e vengono aggiornati annualmente alla variazione percentuale calcolata dall’Istat ai fini della perequazione automatica delle pensioni, che nasce dall’esigenza di adeguare su base annua l’importo delle pensioni all’aumento del costo della vita, in modo da conservare inalterato lo stesso potere d’acquisto.
Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro-sostituto d’imposta deve adeguare i valori retributivi (orari, giornalieri e mensili) su cui calcolare la contribuzione dovuta in tutti i casi in cui tali valori siano inferiori al minimale giornaliero e mensile comprendendo anche i lavoratori a domicilio.
Per l’anno 2023, il minimale di retribuzione giornaliera viene fissato in 53,95 euro, mentre il trattamento minimo mensile di pensione del Fpld-Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti non può essere inferiore a 567,94 euro.
In caso di lavoratore part-time il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
- 53,95 x 6 /40 = 6,09 euro nell’ipotesi di orario settimanale a 40 ore;
- 53,95 x 5 /36 = 7,949 euro in caso di settimana a 36 ore.
Il minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere, anch’esso soggetto a rivalutazione, è pari a 29,98 euro.
L’applicazione del contributivo aggiuntivo dell’1% interessa le retribuzioni che nel 2023 superino complessivamente 52.190,00 euro (4.349,00 euro rapportato a mese) mentre il massimale contributivo annuo per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari a 113.520,00 euro.
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi viene fissato in 227,18 euro, pari a 11.813,00 euro annui (227,18 x 52 settimane).
Viene, inoltre, precisato quali siano gli elementi di paga che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente: risultano esclusi dalla base imponibile previdenziale i fringe benefit, indennità di trasferta e indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto.
Viene fissato in 2.360,66 euro l’importo massimo di prestazione di maternità obbligatoria a carico dello Stato, mentre per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità viene determinato in 120,00 euro. Vengono poi fornite indicazioni in merito ai lavoratori sportivi professionisti.
Considerando che la Circolare è stata pubblicata il 1° febbraio, quando molte aziende hanno già elaborato gli stipendi gennaio 2023, sarà possibile adeguare i valori di contribuzione ai minimi corretti con procedure di regolarizzazione e senza oneri aggiuntivi, entro il mese di aprile (terzo mese successivo a quello di emanazione della Circolare).
La regolarizzazione dovrà avvenire in via generale utilizzando la procedura Uniemens, calcolando le differenze sulle le retribuzioni imponibili e portandole in aumento dell’imponibile del mese relativo alla regolarizzazione (utilizzando l’elemento <imponibile> della denuncia invidiale).