L’INPS, con messaggio 3066/2022, ha illustrato le novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022 – che entrerà in vigore il 13 agosto 2022 – in materia dei congedi di maternità, paternità e parentale.
In particolare, viene comunicato che i lavoratori genitori potranno richiedere ai propri datori di lavoro di fruire dei congedi obbligatori e parentali sulla base delle nuove regole a partire dal 13 agosto 2022.
Questo comporterà un disallineamento temporale tra le richieste di congedo presentate al datore secondo le nuove disposizioni e i relativi adempimenti amministrativi, con conseguente successiva regolarizzazione mediante la presentazione della domanda telematica all’INPS, attualmente in fase di aggiornamento.
L’Inps si sofferma sul congedo di paternità obbligatorio, il quale potrà essere richiesto al datore di lavoro e fruito a partire dai due mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi alla nascita. L’ulteriore novità consiste nell’aver forfettariamente raddoppiato la durata del congedo in 20 giorni lavorativi, in caso di parto plurimo.
Il trattamento economico pari all’indennità del 30% della retribuzione fino al 12° anno di età del bambino avrà una durata complessiva massima di 9 mesi, di cui tre riservati in esclusiva alla madre, tre mesi riservati al padre, tutti reciprocamente non trasferibili, più altri tre mesi fruibili in modo alternativo da entrambi i genitori.
Le modifiche della durata del periodo indennizzato non incidono invece sui limiti massimi di utilizzo del congedo parentale: 6 mesi per ciascun genitore (elevabili a 7 per il padre, con utilizzo dei residui 4 da parte della madre) e in 10 mesi complessivi (11 se il padre ne ha utilizzati almeno 3).
L’estensione riguarda anche il genitore solo, intendendosi tale anche quello che beneficia dell’affidamento esclusivo del figlio, che potrà fruire del congedo parentale per massimo 11 mesi, con diritto all’indennità del 30% per un massimo 9 di mesi.
Dal lato dei lavoratori autonomi, anche per gli iscritti alla gestione separata la durata del congedo parentale è ampliata a 9 mesi, frazionati sempre in tre mesi per ciascuno dei genitori non trasferibili e in ulteriori tre mesi fruibili alternativamente tra i due.