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Decreto Lavoro: per informare i lavoratori basterà il rinvio ai contratti

Il Decreto Lavoro, formalmente noto come Decreto Legge n. 48/2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 il 4 maggio 2023, ha introdotto una semplificazione significativa per gli obblighi di informazione dei lavoratori da parte dei datori. Questa misura modifica alcuni obblighi stabiliti dal precedente Decreto Trasparenza, ossia il D.Lgs 104/2022.

In passato, il Decreto Trasparenza imponeva ai datori di lavoro l’obbligo di fornire ai dipendenti una comunicazione scritta dettagliata sulle condizioni lavorative future, senza alcuna esclusione e non essendo sufficiente il mero rimando al contratto collettivo nazionale aziendalmente applicato.

Per semplificare, il Decreto Lavoro, pur mantenendo gli obblighi informativi, introduce un metodo più agile per soddisfarli. L’articolo 26 stabilisce che, per un insieme specifico di informazioni, il datore di lavoro può semplicemente riferire al dipendente la norma legale o contrattuale pertinente, invece di redigere una comunicazione dettagliata.

Questo riferimento può riguardare la legge o il contratto collettivo, i cui testi devono essere messi a disposizione dei lavoratori, eventualmente anche con modalità digitali.

 

Le informazioni che possono essere fornite con questo metodo “di rinvio” includono:

  • Il periodo di prova;
  • Il diritto alla formazione da parte del datore di lavoro;
  • La durata delle ferie e altri congedi retribuiti;
  • Le procedure, la forma e la durata del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni;
  • L’orario di lavoro;
  • Gli organismi responsabili dei contributi pensionistici e assicurativi.

Anche l’importo iniziale dello stipendio e i relativi componenti, compresi i termini e le modalità di pagamento, sono inclusi in questa semplificazione.

 

Tuttavia, alcune informazioni devono essere comunicate direttamente, senza riferimenti. Queste includono:

  • L’identità delle parti coinvolte;
  • Il luogo di lavoro;
  • La classificazione e le mansioni;
  • La durata e la natura del contratto di lavoro.
Centro Studi | Studio Cassone

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