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Distacco del dipendente all’estero: è dovuto il diritto al bonus.

La Corte di Giustizia Tributaria ha confermato che hanno diritto a percepire il bonus c.d. “impatriati” anche i lavoratori che fanno rientro in Italia dopo un distacco all’estero.

Il D.lgs n. 147/2015 che disciplina la normativa dei benefici fiscali per il lavoratore all’estero non ha espressamente previsto l’ipotesi di accesso al bonus per i lavoratori che facciano rientro in Italia a seguito di un distacco e ciò ha generato il contenzioso di un lavoratore avverso un diniego di rimborso IRPEF.

Ed infatti, l’art. 16 comma 1. D.lgs 147/2015 vigente al momento del sorgere della controversia prevedeva che i redditi di lavoro per i lavoratori trasferitesi nel nostro paese formassero reddito imponibile limitatamente al 50% del loro ammontare in presenza di determinate condizioni: i lavoratori non dovevano essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento, impegnandosi a rimanere in Italia per almeno 2 anni.

Le ulteriori condizioni previste erano che l’attività lavorativa doveva essere svolta presso un’impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questo o con una società nel perimetro di controllo del gruppo, inoltre l’attività doveva essere svolta presso un’impresa residente in Italia ed essere svolta prevalentemente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società nel periodo di controllo del gruppo ed infine i lavoratori dovevano rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Alla luce della normativa di cui sopra al lavoratore veniva negato il bonus previsto dall’art. 16 del D.lgs 147/2015 per i lavoratori impatriati poichè rientrato in Italia a seguito di un distacco all’estero.

Già in primo grado la Corte di Giustizia sosteneva la tesi del ricorrente accogliendo il ricorso e tale decisione è stata confermata in secondo grado dalla Corte di Giustizia Tributaria con la sentenza n. 2816/9/23 .

La decisione della Corte ha tratto origine da un lato dall’interpretazione dell’art. 16 del D.lgs 147/2015 che non esclude l’accesso al bonus in caso di distacco, ciò a differenza di quanto invece espressamente previso dalla legge 238/2010 relativa ai c.d. “controesodati”.

Già questa circostanza, che i Giudici attribuiscono ad una scelta consapevole del legislatore, ha fatto propendere per le ragioni vantate dal contribuente.

Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 33/2020 ha ritenuto che l’attività lavorativa prestata fuori confine in distacco non osta all’accesso al regime agevolato in presenza superando così l’interpretazione data con la circolare 17/2017

Centro Studi | Studio Cassone

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