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Divieto di licenziamento: le novità del D.Lgs. 105/2022

Il D.Lgs. n. 105/2022, nell’ottica di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, è intervenuto anche sui divieti di licenziamento e di discriminazione dei lavoratori che fruiscono dei congedi parentali o di permessi particolari.

Nello specifico, il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore che abbia goduto del congedo di paternità obbligatorio o alternativosino al compimento di un anno di età del bambino.
L’inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione da 1.032 a 2.582 euro, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

La disposizione normativa, inoltre, ha introdotto il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori che chiedono benefici (o ne fruiscono) in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura (ad esempio, in relazione alle due giornate retribuite fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con disabilità grave, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale; ai tre giorni di permesso mensile retribuito, anche non continuativi, per assistere una persona con disabilità grave; al prolungamento del congedo parentale fino a tre anni entro il dodicesimo anno di vita del bambino affetto da disabilità grave).

La tutela riguarda, altresì, anche i permessi o i riposi per i figli con handicap grave (art. 42 D.Lgs. n. 151/2000).

Qualora il datore di lavoro assuma una condotta discriminatoria, oltre alle eventuali azioni attuabili dal lavoratore interessato, si esporrebbe all’eventualità di non poter ottenere la certificazione della parità di genere in caso di violazione rilevate nei due anni antecedenti la richiesta.

Il decreto legislativo in esame ha, inoltre, modificato i criteri di precedenza per la concessione del lavoro agiledal 13 agosto 2022, infatti, la priorità è estesa alle lavoratrici e ai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite nel caso di figli disabili gravi; ai lavoratori con disabilità grave o che siano caregiver.
In questi casi, oltre al divieto di discriminazione previsto dalla legge 104/1992, la disposizione prevede che, per evitare condotte discriminatorie, sia vietato sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre a modalità organizzativa con effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro i lavoratori che intendano ricorrere al lavoro agile, tant’è che ogni misura adottata in violazione della nuova disciplina è nulla.

Lo stesso divieto di sanzionamento o licenziamento è previsto anche per i lavoratori o le lavoratrici che chiedono la trasformazione del contratto da full time a part time, in particolare in caso di patologie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative, che comportano un rapido peggioramento delle condizioni, riguardanti il coniuge o l’altra parte dell’unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori, nonché in caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa grave.
​​​​​​​I casi di rifiuto, opposizione o ostacolo alla fruizione del diritto alla trasformazione del contratto rappresentano inoltre motivo ostativo al rilascio della certificazione della parità di genere.

Centro Studi | Studio Cassone

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