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Esoneri Contributivi 2023: la Commissione UE autorizza gli incentivi per le assunzioni under 36 e donne; l’INPS fornisce le indicazioni operative

L’INPS, attraverso la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha dettagliato le procedure per fruire dell’esonero contributivo, noto come “under 36”, destinato ai datori di lavoro che assumono giovani lavoratori o trasformano contratti a tempo determinato in indeterminato. L’esonero contributivo è applicabile alle assunzioni e trasformazioni avvenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Per quanto riguarda le assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, l’INPS ha fatto riferimento alle indicazioni precedentemente fornite con il Messaggio n. 3389/2021.

Importante è il fatto che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi a luglio 2022 e fino a dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono continuare a registrare i lavoratori per i quali è previsto l’esonero secondo le consuete modalità.

Inoltre, la circolare evidenzia che l’esonero under 36, previsto dalla legge di Bilancio 2023, ha come obiettivo la promozione dell’occupazione giovanile stabile e si applica a coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni al momento dell’assunzione. L’importo massimo dell’esonero, che era di 6.000 euro per gli anni 2021 e 2022, è stato aumentato a 8.000 euro per l’anno 2023.

A livello europeo, la Commissione UE ha autorizzato queste misure il 19 giugno 2023, con uno stanziamento di 535 milioni di euro, come parte delle iniziative a sostegno dell’occupazione in Italia nel contesto del conflitto Russo/Ucraino. Gli incentivi sono stati valutati in linea con il Temporary Crisis and Transition Framework del 9 marzo 2023.

Nel citato comunicato si afferma quanto segue:
«per essere ammissibili, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, tra le altre condizioni».

Parrebbe, quindi, consentita la fruizione degli sgravi sia per il secondo semestre del 2022, sia per il 2023

Oltre all’esonero “under 36”, è stata autorizzata una misura che prevede un esonero contributivo al 100% per l’assunzione di donne.

Tuttavia, l’adesione al quadro temporaneo dell’UE impone ulteriori limiti agli importi utilizzabili per impresa: 2 milioni di euro per la maggior parte delle imprese, 250.000 euro per il settore agricolo e 300.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura.

Si fa notare che l’articolo 1, comma 299, della legge 197/2022, che subordina l’efficacia delle disposizioni agli incentivi all’autorizzazione della Commissione europea, non specificava che queste misure avrebbero dovuto essere soggette a un particolare regime di aiuti di Stato con limiti massimi.

Questi limiti si aggiungono a quelli già stabiliti dalla normativa nazionale, che sono di 6.000 euro per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 (come da legge 178/2020), e 8.000 euro per i contratti iniziati o trasformati nel 2023 (come da legge 197/2022).

Si attende inoltre l’autorizzazione UE per l’esonero relativo all’occupazione dei percettori di reddito di cittadinanza e le direttive tecniche INPS per l’incentivo rivolto ai cosiddetti NEET (Not in Education, Employment, or Training).

Centro Studi | Studio Cassone

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