L’INPS, attraverso la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha dettagliato le procedure per fruire dell’esonero contributivo, noto come “under 36”, destinato ai datori di lavoro che assumono giovani lavoratori o trasformano contratti a tempo determinato in indeterminato. L’esonero contributivo è applicabile alle assunzioni e trasformazioni avvenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
Per quanto riguarda le assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, l’INPS ha fatto riferimento alle indicazioni precedentemente fornite con il Messaggio n. 3389/2021.
Importante è il fatto che la valorizzazione dell’elemento con riferimento ai mesi pregressi a luglio 2022 e fino a dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono continuare a registrare i lavoratori per i quali è previsto l’esonero secondo le consuete modalità.
Inoltre, la circolare evidenzia che l’esonero under 36, previsto dalla legge di Bilancio 2023, ha come obiettivo la promozione dell’occupazione giovanile stabile e si applica a coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni al momento dell’assunzione. L’importo massimo dell’esonero, che era di 6.000 euro per gli anni 2021 e 2022, è stato aumentato a 8.000 euro per l’anno 2023.
A livello europeo, la Commissione UE ha autorizzato queste misure il 19 giugno 2023, con uno stanziamento di 535 milioni di euro, come parte delle iniziative a sostegno dell’occupazione in Italia nel contesto del conflitto Russo/Ucraino. Gli incentivi sono stati valutati in linea con il Temporary Crisis and Transition Framework del 9 marzo 2023.
Nel citato comunicato si afferma quanto segue:
«per essere ammissibili, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, tra le altre condizioni».
Parrebbe, quindi, consentita la fruizione degli sgravi sia per il secondo semestre del 2022, sia per il 2023
Oltre all’esonero “under 36”, è stata autorizzata una misura che prevede un esonero contributivo al 100% per l’assunzione di donne.
Tuttavia, l’adesione al quadro temporaneo dell’UE impone ulteriori limiti agli importi utilizzabili per impresa: 2 milioni di euro per la maggior parte delle imprese, 250.000 euro per il settore agricolo e 300.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura.
Si fa notare che l’articolo 1, comma 299, della legge 197/2022, che subordina l’efficacia delle disposizioni agli incentivi all’autorizzazione della Commissione europea, non specificava che queste misure avrebbero dovuto essere soggette a un particolare regime di aiuti di Stato con limiti massimi.
Questi limiti si aggiungono a quelli già stabiliti dalla normativa nazionale, che sono di 6.000 euro per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 (come da legge 178/2020), e 8.000 euro per i contratti iniziati o trasformati nel 2023 (come da legge 197/2022).
Si attende inoltre l’autorizzazione UE per l’esonero relativo all’occupazione dei percettori di reddito di cittadinanza e le direttive tecniche INPS per l’incentivo rivolto ai cosiddetti NEET (Not in Education, Employment, or Training).