Il Fondo Nuove Competenze è nato come strumento per arginare la crisi economica post Covid, co-finanziato dallo Stato e dal Fondo Sociale Europeo, e consente alle imprese di qualunque settore e dimensione di formare e riqualificare i dipendenti modificando temporaneamente l’orario di lavoro.
L’azienda può quindi ridurre l’orario lavorativo del dipendente coinvolto per destinare parte delle ore a corsi di formazione per il miglioramento delle sue competenze e il Fondo si fa carico del costo del lavoratore in formazione, senza diminuirne lo stipendio e, soprattutto, senza costi per l’azienda.
Come da indicazioni fornite dall’ANPAL, il datore di lavoro per poter avere accesso al fondo deve inoltrare una istanza corredata dal piano formativo del lavoratore per il quale richiede l’accesso al beneficio.
A seguito dell’accettazione della domanda la società potrà iniziare a fare formazione al lavoratore sia con formazione esterna che interna all’azienda, purché in questo secondo caso possa dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.
È inoltre possibile attuare il progetto di formazione con il ricorso al c.d. “training on the job” ma deve essere previsto dal progetto formativo, risultare coerente con gli obiettivi di quest’ ultimo e le ore destinate al training on the job stesso devono essere funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori verificabili ai fini dell’attestazione/certificazione delle competenze ai sensi del D. Lgs. 13/2013.
Ad oggi, però, non è ancora possibile modificare i nominativi dei lavoratori per il quale viene inoltrata la richiesta e che non possano partecipare alle attività di formazione per qualunque motivazione il che comporta un forte limite per i datori di lavoro.
Una volta approvato il piano formativo, quindi, il datore di lavoro non può far procedere con la formazione un neoassunto in luogo di un lavoratore assegnatario che ha lasciato l’azienda, il che comporta nella prassi applicativa una vanificazione delle azioni formative soprattutto nei settori caratterizzati da un forte turnover di personale come ad esempio quello turistico-termale.
È stata quindi richiesta all’ANPAL una verifica tesa a chiarire se nel particolare settore l’offerta formativa già richiesta possa essere erogata alla medesima figura professionale anche se il soggetto destinatario è diverso.
Sul punto l’Anpal ha deciso che nell’attuale edizione del Fondo Nuove competenze occorre rispettare la prassi sino ad oggi seguita escludendo questa possibilità per lo specifico settore anche perché questo comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento.
Il Ministero del Lavoro, però, ha lasciato spazi di apertura a queste modifiche anche in ragione del fatto che il FNC è inserito tra gli interventi che completano il Piano nazionale nuove competenze previsto dal PNRR.