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Fringe benefit detassati: le verifiche per le imprese

Verifiche aziendali per i fringe benefit esenti da tassazione.

L’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione fiscale dei fringe benefit per i lavoratori con figli a carico, stabilito dal Decreto Lavoro (articolo 40) e confermato dalla sua conversione in legge (legge 85/2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 153 del 3 luglio), sollecita una serie di verifiche da parte dei datori di lavoro.

Prima di tutto, l’elevazione a 3.000 euro, per il 2023, del limite di esenzione fiscale dei cosiddetti fringe benefit si applica esclusivamente ai dipendenti con figli a carico. Di conseguenza, per l’anno fiscale 2023, la fornitura di beni e servizi, inclusi voucher, non sarà tassabile sia per i lavoratori, sia per i contributi, fino al nuovo limite stabilito dal decreto.

Per tutti gli altri lavoratori, il limite annuale individuale rimane di 258,23 euro.

Inoltre, anche per quest’anno, sono inclusi tra i benefit agevolabili i fondi erogati o rimborsati ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Anche in questo caso, il beneficio è solo per i lavoratori con figli a carico.

Il superamento del limite annuale di esenzione fiscale, sia per i lavoratori con figli a carico sia per quelli senza figli, comporterà la tassazione dell’intero valore dei benefit riconosciuti.

I datori di lavoro dovranno quindi prestare molta attenzione al superamento del limite: ad esempio, l’erogazione oltre i 3.000 euro anche di un solo euro comporterà, per i lavoratori, il pagamento dell’IRPEF e la contribuzione, per la loro quota, sull’intero valore dei benefit. E il datore di lavoro sarà tenuto a versare il contributo a suo carico.

Non mancano certamente i problemi applicativi per le aziende, a partire dalla raccolta dell’elenco dei lavoratori con familiari a carico: dall’introduzione dell’assegno unico per i figli, infatti, la maggior parte dei datori non ha più richiesto questo dato, in quanto non è più necessario per gestire le detrazioni in cedolino.

Un problema interpretativo riguarda la natura delle informazioni da richiedere ai lavoratori: se hanno figli “potenzialmente” a carico (ossia che soddisfano le condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del Tuir, come prevede il decreto) o se hanno figli che sono effettivamente dichiarati come tali nella dichiarazione dei redditi.

In quest’ultimo caso, per beneficiare del nuovo limite, sarà necessario che i figli siano dichiarati a carico al 100% o sarà sufficiente anche solo al 50%? Se i figli sono a carico al 50%, la norma sembra suggerire che entrambi i coniugi possano beneficiare del nuovo limite di esenzione fiscale dei fringe benefit fino a 3.000 euro

Un problema che potrebbe sorgere prima della fine del periodo d’imposta è il cambiamento dello status fiscale del figlio. Ad esempio, un figlio studente liceale potrebbe iniziare a lavorare e, forse, da oggi a fine anno, ricevere un reddito che lo rende non più fiscalmente a carico per il periodo d’imposta 2023. In questo caso, il lavoratore dovrebbe comunicare il cambiamento di status al proprio datore di lavoro, che dovrebbe rivalutare quanto erogato durante il periodo d’imposta come fringe benefit, tenendo conto del limite di esenzione fiscale più basso di 258,23 euro, e non più di 3.000 euro.

In caso di superamento del limite normale previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, il datore dovrebbe effettuare un conguaglio, tassando l’importo erogato e pagando la quota di contributo a suo carico, sostenendo così un costo non preventivato.

Per tutte queste ragioni, le aziende devono organizzare le procedure interne per eseguire tutte le verifiche necessarie per l’eventuale aggiornamento del loro piano di welfare.

Pertanto, per applicare il nuovo limite di esenzione fiscale, dovranno identificare i lavoratori che possono beneficiare dell’agevolazione, verificare accuratamente il valore dei benefit già erogati nel 2023, stimare la disponibilità del plafond individuale dei lavoratori, pianificare le erogazioni future.

Centro Studi | Studio Cassone

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