I fringe benefit sono disciplinati da una normativa spesso frammentata e poco coordinata, che manca spesso di una visione d’insieme e che incontra alcune criticità rispetto al limite di esenzione di 258,23€, nascente da un’attualizzazione dell’importo di 500.000 Lire previsto dall’originario comma 3 dell’art. 51 del TUIR, da più voci considerato inadeguato se rapportato alla situazione economica-generale attuale.
La normativa di riferimento, per quanto riguarda l’aspetto fiscale e contributivo dei fringe benefit, è disciplinata dall’art. 51, comma 3, del TUIR, che richiama al suo interno il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
In particolare, secondo il comma 1 dell’art. 51 del TUIR, “il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (c.d. principio di omnicomprensività ai fini della tassazione).
Anche i beni in natura, quindi, sono ricompresi tra quei “valori in genere” che costituiscono base imponibile ai fini della tassazione, si rende quindi necessario monetizzare il loro valore.
Pertanto, il comma 3 dell’art.51 del TUIR stabilisce che per la determinazione in denaro dei valori previsti dal comma 1 “si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista”.
La norma specifica, inoltre, che non concorre a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei previsti prestatise l’importo complessivo degli stessi non supera, nel periodo di imposta, il limite di 258,23 €.
Tale limite rappresenta una soglia di esenzione e non una franchigia in quanto la normativa precisa che se tale importo viene superato concorre interamente a formare il reddito.
Per la determinazione della base imponibile, l’art. 9 del TUIR chiarisce che “per valore normale (…) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.
Inoltre, sempre all’interno dell’art.51, comma 3-bis, si prevede che “l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
Importante ricordare che anche le auto aziendali ad uso promiscuo (utilizzate sia per scopi lavorativi che privati), gli alloggi, i prestiti e i servizi di trasporto ferroviario concessi ai dipendenti sono considerati fringe benefit, ma la loro quantificazione avviene attraverso valori convenzionalmente indicati dalla legge.
Normativa generale e limite “soglia” attuale.
In materia di fringe benefit in base a quanto stabilito dal sopra citato comma 3 e alla luce delle interpretazioni rese dall’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 326/E/1997) si rileva che:
- i valori dei beni concessi devono essere determinati secondo le regole del valore “normale” indicate nell’articolo 9, TUIR;
- i valori e i servizi di rilevanza fiscale possono essere concessi dal datore di lavoro o da terzi al dipendente, al coniuge o ai familiari del dipendente di cui all’articolo 12, TUIR, anche se non fiscalmente a carico. La circolare richiamata in merito a questo aspetto precisa che “il diritto di ottenerli da terzi” dev’essere posta “in collegamento con il principio generale vigente in materia di reddito di lavoro dipendente in base al quale costituisce reddito della specie tutto ciò che il dipendente riceve, anche da soggetti terzi, in relazione al rapporto di lavoro. La fattispecie in esame si verifica, quindi, allorquando un terzo cede beni o presta servizi, compresi quelli di cui al successivo comma 4, a dipendenti di un datore di lavoro per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro sebbene non in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia con lui stipulato”;
- il valore di beni ceduti e servizi prestati non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se di importo pari o inferiore a 258,23€;
- tale limite soglia è stato modificato solo eccezionalmente dal legislatore, e mai in senso strutturale, nonostante il TUIR preveda espressamente la possibilità di rivalutazione di tale importo limite a seguito di significative variazioni dell’indice dei prezzi al consumo.
Vediamo degli esempi pratici
Buoni Pasto – sono fringe benefit? |
Sempre secondo quanto disposto dall’art.51, TUIR, comma 2, lettera c), non concorrono alla formazione di reddito:
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Secondo quanto indicato nel D.M. 122/2017 i buoni pasto costituiscono dei titoli, in formato cartaceo o elettronico, che identificano gli aventi diritto alla prestazione di vitto. |
La prestazione oggetto del buono pasto consiste nella somministrazione di alimenti e bevande o nella cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo e può essere fruita presso esercizi commerciali convenzionati (ristoranti, supermercati, etc.). |
Le caratteristiche essenziali del buono pasto:
I buoni pasti non sono considerati erogazioni in natura, pertanto, l’importo del valore nominale eccedente il limite d’esenzione dei buoni pasto non può essere assorbito nel limite soglia dei 258,23€, pertanto viene incluso nella formazione del reddito. |
Voucher |
Come precisato dal D.M. 25 marzo 2016, “l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare”. |
I voucher, in deroga al divieto di cumulo, possono rappresentare più beni e servizi purché l’importo complessivo non superi il limite soglia di 258,23€. |
I voucher possono essere di 2 tipologie:
Nel momento in cui il voucher entra nelle disponibilità del lavoratore assume rilevanza reddituale, indipendentemente che venga fruito in un momento successivo. |
Buoni Carburante |
L’articolo 1, D.L. 5/2023, prevede che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”. |
I datori di lavoro, analogamente al 2022, anche per l’anno 2023, posso corrispondere ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi in completa esenzione se di valore non superiore ai 200€ complessivi annui. |
Il buono carburante non è un diritto del lavoratore e il costo è sostenuto dal datore di lavoro non dalla Stato. Tali buoni sono rilasciati ai soli lavoratori dipendenti che posso fruire di un’agevolazione fiscale. Sono esclusi quindi dalla percezione di tali buoni i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (esempio l’amministratore di una società di capitali, non dipendente, o in generale i redditi percepiti per le collaborazioni coordinate e continuative).
Da evidenziare che se tali buoni superano il valore di 200,00 la tassazione sarà applicata sull’intero ammontare dei buoni carburante erogati e non sulla sola eccedenza. Contabilmente sono da differenziare rispetto ai fringe benefit puri con soglia limite di 258,23€. |