Il Ministero ha fornito le prime indicazioni sulle innovazioni più significative introdotte dal D.l n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, che ha abrogato le causali impraticabili del Decreto Dignità dallo stesso prescritte, fatte salve quelle per ragioni sostitutive.
La circolare n. 9/2023 è stata pubblicata in risposta alle numerose richieste di chiarimento pervenute dagli operatori delle risorse umane e del diritto del lavoro.
È stato quindi chiarito come la contrattazione da applicare in azienda debba essere quella stipulata con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Per la contrattazione collettiva intervenuta successivamente all’introduzione della norma ed in ossequio a quanto prescritto dal Decreto Sostegni bis, la circolare ha chiarito che data la sostanziale identità di tale previsione con le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 di cui al nuovo articolo 19, comma 1, lett. a), le condizioni per poter usufruire di rapporti a tempo determinato potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.
Inoltre, la circolare prende posizione anche sulla c.d. neutralizzazione.
Il decreto lavoro infatti ha introdotto una c.d. “clausola di salvaguardia” rispetto al computo della durata complessiva dei contratti a termine stabilendo che, ai fini del computo dei “12 mesi” per i quali la norma non prevede l’indicazione delle causali, si dovranno tenere in considerazione solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del D.L. n. 48/2023.
Eventuali contratti stipulati tra le parti prima di tale data sono neutralizzati e pertanto il datore lavoro e il lavoratore potranno stipulare un nuovo contratto a -causale anche se in precedenza intercorsi rapporti di lavoro a termine, anche in presenza di causale, ovvero se la durata complessiva degli stessi sia stata superiore a 12 mesi.
La circolare pone degli esempi esplicativi dai quali si evince che occorre fare riferimento al momento in cui è stato stipulato il contratto, se prima o dopo il 5 maggio 2023 per l’applicazione delle previsioni ivi previste.
Pertanto, l’espressione “contratti stipulati” utilizzata al comma 1-ter dell’articolo 24 è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere quindi il regime dei 12 mesi aggiuntivi di acasualità decorre dal primo atto che determina la modifica della durata del rapporto – proroga e rinnovo che sia – successivo al 5 maggio 2023.
Da tanto ne discende che a decorrere dal 5 maggio 2023, indipendentemente dai rapporti pregressi tra datore di lavoro e lavoratore, purchè si rimanga nella durata massima di 24 mesi il datore di lavoro potrà liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, senza necessità di causali.