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Il contratto di lavoro sportivo: come calcolare il limite del 40% previsto dal CCNL?

In tema di compensi dei collaboratori sono sorti diversi dubbi interpretativi, in particolare con riferimento alla distribuzione indiretta di utili vietata dall’ articolo 8, comma 2, del Dlgs 36/2021 (non modificato dal recente Dlgs 120/2023).

Per distribuzione indiretta di utili (articolo 3, comma 2, lettera b, del Dlgs 112/2017) il legislatore intende la “corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/2015”.

Ma come si calcola il limite del 40? È particolarmente importante non superarlo pena la perdita del requisito essenziale dell’assenza del fine di lucro.

I dubbi normativi sono molteplici: non è chiaro innanzitutto quale sia il CCNL da prendere a riferimento poiché ad oggi, risulta ancora irrisolta la problematica relativa all’individuazione delle sigle sindacali “comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Si può solo presumere, quindi, che il Ccnl di riferimento possa essere “Impianti sportivi e palestre – Confcommercio” del 22 dicembre 2015.

Individuato il contratto sorge il problema di quale sia la base di calcolo: i soli minimi tabellari oppure tutti gli istituti che integrano la retribuzione dei lavoratori subordinati?
I collaboratori però non solo lavoratori subordinati quindi non è chiaro se possano essere ricompresi o meno.

Tanto con riferimento anche alle somme previste dal CCNL per il c.d. “elemento distinto giornaliero” per ogni giornata di presenza, ma non essendo i collaboratori legati a un preciso orario di lavoro anche la spettanza di tale importo è piuttosto dubbia.

Nemmeno è chiaro che coefficiente orario scegliere per definire la paga oraria poiché il Ccnl ne prevede due, ovvero 173 per 40 ore settimanali e 195 per 45 ore settimanali, parametri difficilmente identificabili per i collaboratori.

Quindi in attesa dei necessari chiarimenti, è possibile effettuare un calcolo solo presunto del limite imposto dal legislatore, considerando, prudenzialmente, la sola retribuzione mensile senza alcun elemento aggiuntivo.

Centro Studi | Studio Cassone

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