Il Decreto Lavoro ha apportato modifiche significative alle sanzioni previste per omissioni o ritardi nei versamenti delle ritenute previdenziali effettuate dai datori di lavoro ai dipendenti, attenuando in modo considerevole la precedente disciplina.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto, l’INPS richiedeva il pagamento di una sanzione di 17.000 euro (originariamente 50.000 euro, riducibili a 17.000 euro) anche in caso di ritardi o omissioni nei versamenti di poche decine di euro. A seguito di numerose contestazioni da parte dei contribuenti riguardo l’applicazione di queste sanzioni, ritenute sproporzionate, l’INPS, tramite il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, aveva ridotto parzialmente tali importi, fissando il minimo a 10.000 euro (anziché 17.000 euro), con la possibilità di un’ulteriore riduzione a 5.000 euro.
Pertanto, se un contribuente, per esempio, avesse omesso o effettuato in ritardo pagamenti di 50 euro all’anno per un periodo di sei anni, l’INPS avrebbe applicato una sanzione di 10.000 euro per ogni anno, portando l’importo totale a 60.000 euro, ulteriormente riducibili a 30.000 euro. Tuttavia, questa correzione non risolveva definitivamente il problema, rendendo necessario l’intervento del legislatore.
Il Decreto Lavoro ha risposto a questa esigenza modificando la normativa preesistente.
Ora l’omissione nel pagamento delle ritenute previdenziali sarà punita con una sanzione variabile da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. In particolare, il nuovo comma 1-bis del D.L 463/1983 prevede che, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo non superiore a 10.000 euro annui, sarà applicata una sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Il datore di lavoro sarà esente da punizioni o sanzioni se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Significativamente, la legge ha effetto retroattivo e i suoi esiti favorevoli si applicano anche per il passato, con alcune precisazioni. Se la sanzione è stata già applicata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è possibile richiedere la restituzione di quanto già pagato. Invece, nel caso di violazione non più soggetta a sanzione, il provvedimento, anche se definitivo, non costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme non ancora versate.