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Il Nuovo Panorama dei Contratti a Termine nel Contesto del Decreto Lavoro 2023

Il Decreto Legge n. 48/2023, noto come Decreto Lavoro, in vigore dal 5 maggio 2023, ha portato un’importante riforma nel panorama del diritto del lavoro italiano, con particolare attenzione ai contratti a tempo determinato.

Il principale cambiamento introdotto riguarda le “causali”, cioè le motivazioni specifiche che devono essere indicate per giustificare l’uso di un contratto a termine oltre i 12 mesi, oltre che nei casi di rinnovi e proroghe.

Ed invero, nei predetti casi, è necessario indicare espressamente le ragioni di natura tecnica, organizzativa o produttiva che motivano l’impiego di un lavoratore a termine. Queste devono essere specifiche e dettagliate, in modo da evidenziare la connessione tra l’esigenza temporanea di lavoro e il contratto a termine.

 

Il Decreto Lavoro ha mantenuto alcune delle causali precedentemente previste, come quelle relative alla sostituzione di altri lavoratori e quelle legate alle esigenze per i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali. Questi sono stipulati da associazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale e da contratti collettivi aziendali stipulati dalle rispettive RSA o RSU.

Le restanti causali, invece, sono state sostituite da nuove disposizioni che dovrebbero essere più agevoli e snelle. In particolare, non è più richiesto che le esigenze siano estranee all’ordinaria attività aziendale o non programmabili. Ora, è sufficiente indicare “specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti”.

Questo apre una nuova fase nella contrattazione del lavoro a termine. Per i primi 12 mesi, è possibile stipularlo senza l’obbligo di inserire una causale. Tuttavia, per periodi più lunghi, è necessario fare riferimento a una delle condizioni specificate nel Decreto. Queste includono i casi previsti dai contratti collettivi, le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti, o la sostituzione di altri lavoratori.

La contrattazione collettiva assume un ruolo di primo piano in questo contesto. Se il contratto collettivo di riferimento ha già stabilito specifiche circostanze, queste avranno la precedenza. Se non è stata prevista una contrattazione collettiva, le parti possono individuare autonomamente le esigenze specifiche dell’azienda. Questa norma, tuttavia, ha una durata limitata e cesserà il 30 aprile 2024.

 

La sostituzione di altri lavoratori rappresenta un’ulteriore casistica in cui può essere stipulato un contratto a termine. Questa eventualità può riguardare i lavoratori assenti per maternità, malattia, infortunio o altre cause legittime di assenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi, il datore di lavoro può stipulare un contratto a termine per la durata dell’assenza del lavoratore da sostituire.

È importante notare che la validità delle causali può essere messa in discussione. In caso di contestazione, sarà compito del giudice valutare se la causale sia stata effettivamente rispettata. Se quest’ultimo dovesse constatare l’infondatezza della causale, il contratto a termine potrebbe essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato, con ogni relativa conseguenza.

Il Decreto Lavoro introduce un principio di sussidiarietà tra le causali previste dalla contrattazione collettiva e quelle individuate dalle parti nel contratto di lavoro. In altre parole, le causali previste dalla contrattazione collettiva hanno la precedenza su quelle individuate unilateralmente dal datore di lavoro.

Questo principio di sussidiarietà rappresenta un punto di equilibrio tra la necessità di dare certezza ai datori di lavoro e quella di proteggere i diritti dei lavoratori. D’altra parte, il Decreto Lavoro non esclude la possibilità per il lavoratore di mettere in discussione la validità delle causali specificate nel contratto a termine.

Per evitare il rischio di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, è fondamentale che i datori di lavoro prestino particolare attenzione nella redazione delle causali. Queste devono essere formulate in modo tale da descrivere in modo analitico le ragioni tecniche, organizzative o produttive, e devono essere fornite informazioni specifiche che dimostrino la temporanea e concreta esigenza lavorativa.

Nonostante le importanti modifiche alle causali, il Decreto Lavoro non ha modificato le regole fondamentali relative alla durata dei contratti a termine. Il limite massimo per i contratti a termine rimane 24 mesi per le stesse mansioni. Oltre a questo, è possibile stipulare un ulteriore contratto di 12 mesi, ma solo di fronte a un funzionario dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Il numero massimo di proroghe e rinnovi possibili in un arco temporale di 24 mesi rimane quattro. Tuttavia, è possibile estendere la durata oltre il termine stabilito, fino a un massimo di 30 giorni per contratti fino a 6 mesi e di 50 giorni per quelli di durata superiore. Questa estensione, tuttavia, comporta un aumento della retribuzione.

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