Il decreto lavoro (L. 85/2023) nel convertire il D.L. 48/2023, tra le altre modifiche, ha prorogato fino al 30 settembre il diritto per alcune categorie di lavoratori definiti “superfragili” di svolgere la prestazione lavorativa in modo agile nel settore pubblico e privato.
Ed infatti, per tali particolari categorie di lavoratori, all’art. 28 bis viene disposto che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della mansione in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione purché compresa nella medesima categoria o area di inquadramento
Nel settore privato, invece, i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni ed i lavoratori affetti da fragilità potranno usufruire della modalità di lavoro agile sino al 31 dicembre 2023.
Durante il periodo di pandemia è stata derogato l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo individuale tra le parti per avere accesso allo smart working, ma con il ritorno alla disciplina ordinaria il datore di lavoro sarà tenuto a conformarsi alle regole ordinarie previste dalla legge.
Tali regole prevedono appunto la necessità di sottoscrizione di un accordo individuale tra le parti.
Non è necessario, quindi, che le modalità di svolgimento del lavoro agile siano declarate all’interno dell’accordo collettivo potendo il datore di lavoro personificare l’offerta di lavoro agile con ogni singolo lavoratore.
Sarebbe opportuno, però, al fine di evitare future criticità che in assenza di un accordo collettivo di riferimento venga predisposta una policy aziendale con la quale vi sia trasparenza sulle categorie di lavoratori che possono accedere allo smart- working, sui criteri di preferenza o priorità nella scelta della concessione e sulla organizzazione del lavoro