È obbligo del Giudice una valutazione costituzionalmente orientata della norma e pertanto in tema di retribuzione può motivatamente discostarsi, anche ex officio, dai parametri previsti dal CCNL quando gli stessi entrino in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost.
Non può, in altri termini, operare una presunzione relativa di corrispondenza ai principi costituzionali dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi, anche stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Questo è quanto statuito dalla Cassazione con la pronuncia n. 27711 del 2 ottobre 2023 che ha fornito alcune indicazioni su come individuare il salario minimo.
Il tema della retribuzione minima è stato oggetto di questi mesi di un forte dibattito giurisprudenziale in quanto non esite una nozione di salario minimo legale.
Inoltre, allo stato non è ancora stata recepita nell’ordinamento la Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione Europea.
In mancanza di un piano normativo chiaro l’interpretazione della norma è stata oggetto di diverse pronunce, spesso contrastanti tra loro.
Il 2 ottobre 2023 la Cassazione fornito alcuni chiarimenti ed ha stabilito che nell’attuazione dell’art. 36 della Cost. il Giudice deve prima fare riferimento alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, e se entra in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost si può discostare dagli stessi.
In questo caso per determinare il giusto salario minimo costituzionale il giudice può comparare il trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022
Secondo quando disposto dalla normativa europea quindi una retribuzione sufficiente e proporzionata. deve essere tale da consentire non solo il soddisfacimento dei meri bisogni essenziali, ma anche una esistenza dignitosa.
Sulla scorta di ciò la Cassazione ha ritenuto che per la valutazione della Costituzionalità del salario minimo il Giudice debba fare riferimento alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria ma quando vi è lesione dell’art. 36 può anche discostarsene prendendo a riferimento per la quantificazione a contratti collettivi di settori affini analoghi , oltre che ad indicatori economici e statistici, in attuazione della Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.