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Lavoro domestico: nuovi minimi retributivi

L’articolo 38 del Ccnl del Lavoro Domestico prevede ogni anno l’aggiornamento e quindi la determinazione dei nuovi minimi contributivi sulla base delle variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.

 

Pertanto, in applicazione di tale articolo, il 16 gennaio 2023, le Parti sociali (Fidaldo, Domina con le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf) hanno sottoscritto un verbale di accordo per procedere alla determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a far data dal 1° gennaio 2023 per il Ccnl Lavoro Domestico (stipulato l’8 settembre 2020).

 

Tale accordo ha previsto la variazione periodica della retribuzione minima nella misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’Istatper quanto concerne le retribuzioni minime contrattualie in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggioa far data dal 1° gennaio 2023, così come espressamente previsto dal richiamato articolo 38 del CCNL di categoria.

 

Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2023, i nuovi minimi per i lavoratori conviventi saranno i seguenti:

  • Livello A: € 725,19
  • Livello AS: € 857,06
  • Livello B: € 922,98
  • Livello BS: € 988,90
  • Livello C: € 1.054,85
  • Livello CS: € 1.120,76
  • Livello D: € 1.318,54 oltre all’indennità pari a € 194,98
  • Livello DS: € 1.384,46 oltre all’indennità pari a € 194,98

 

I minimi mensili per i lavoratori di cui all’articolo 14, comma 2, ovvero lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B, B super, nonché gli studenti di età compresa tra i 16 e 40 anni frequentanti corsi di studio che conferiscono un titolo riconosciuto dallo Stato o Ente Pubblico in regime di convivenza per un max di 30 ore, sono i seguenti:

  • Livello B: € 659,27
  • Livello BS: € 692,25
  • Livello C: € 764,74

 

I valori orari per i collaboratori non conviventi sono stati adeguati come segue:

  • Livello A: € 5,27
  • Livello AS: € 6,21
  • Livello B: € 6,58
  • Livello BS: € 6,99
  • Livello C: € 7,38
  • Livello CS: € 7,79 maggiorato di € 0,66 in presenza di più assistiti non autosufficienti
  • Livello D: € 8,98
  • Livello DS: € 9,36 maggiorato di € 0,66 in presenza di più assistiti non autosufficienti

 

Per quanto riguarda l’assistenza notturna disciplinata dall’ art. 10, ovvero riferita al personale non infermieristico assunto per discontinue prestazioni notturne a soggetti autosufficienti tra le 20.00 e le 8.00, i nuovi minimi sono i seguenti:

  • Livello BS: € 1.137,23 (assistiti autosufficienti)
  • Livello CS: € 1.288,87 (assistiti non autosufficienti)
  • Livello DS: € 1.592,17 (assistiti non autosufficienti)

 

Per ciò che attiene alla sola presenza notturna regolata dall’art. 11, cioè per il personale che garantisce esclusivamente la presenza notturna tra le 21.00 e le 8.00, il valore della retribuzione minima mensile è pari a € 761,45.

 

Infine, l’indennità dovuta ai livelli CS e DS in presenza di più assistiti non autosufficienti è pari a € 112,34, mentre il valore giornaliero dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio è pari a € 6,47 (€ 2,26 per ciascun pasto ed € 1,95 per alloggio).
Ai lavoratori inquadrati nei livelli B, BS, CS e DS in possesso della certificazione di qualità in corso di validità, è dovuta la seguente indennità mensile:
Livello B € 8,99, Livello BS € 11,24, Livello CS € 11,24.
Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore.

Centro Studi | Studio Cassone

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