L’importante novità della Legge di Bilancio 2023 è la reintroduzione dei VOUCHER, però con una modalità diversa rispetto al passato.
Decadono, infatti, i limiti previsti per alcuni settori come il turismo e viene introdotta una disciplina del tutto diversa e particolare per alcune prestazioni stagionali nell’agricoltura.
Aumenta il valore massimo a disposizione di ogni utilizzatore salendo da 5.000 euro a 10.000 euro. L’impresa o persona fisica/famiglia, ricorrendo rispettivamente al contratto di prestazione occasionale (PREST.O) ed al Libretto di Famiglia, può quindi spendere in totale per i buoni lavoro fino ad un massimo di 10.000 euro.
Restano invece invariate modalità di pagamento e procedure telematiche INPS.
Rimane inoltre garantito il sistema di tutele e diritti del lavoratore retribuito con i voucher: il prestatore continuerà a godere del diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla particolare Gestione separata INPS, nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sarà altresì ancora assoggettato alle regole sul riposo giornaliero, sulle pause e sui riposi settimanali normate dal D.Lgs. n. 66/2003, oltre che alle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché ha diritto alle informazioni previste dal D.Lgs n. 104/2022 (decreto Trasparenza).
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e pertanto non incidono sullo stato di disoccupato, mentre sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il Legislatore, con la Legge di Bilancio 2023, ha voluto potenziare l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, notevolmente ridimensionato con il D.L. n. 50/2017, offrendo un margine d’azione più ampio attraverso l’eliminazione dei limiti previsti per alcuni settori come il turismo e l’estensione della possibilità di poter acquisire prestazioni occasionali anche svolte nell’ambito di discoteche, night-club, e simili, contraddistinte con il codice ATECO 93.29.1. È invece vietato l’utilizzo per le attività lavorative di natura occasionale rese nelle attività agricole di carattere stagionale.
L’attività agricola di fatto sarà però assoggettata, secondo quando indicato dalla Legge di Bilancio 2023 per il prossimo biennio 2023-2024, ad una normativa specifica in materia di prestazioni di lavoro occasionale.
Al momento, in attesa di sperati chiarimenti governativi, possiamo ricavare le seguenti indicazioni.
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato dovranno riguardare attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate di lavoro effettive – all’interno comunque di un rapporto che può avere la durata massima di 12 mesi – per singolo lavoratore, rese da soggetti, esclusi i pensionati, che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, quali:
- persone disoccupate, percettori del reddito di cittadinanza, percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Prima dell’avvio del rapporto di lavoro, l’utilizzatore agricolo deve richiedere al lavoratore un’autocertificazione che attesti la sua condizione soggettiva, ovvero che sia in possesso dei requisiti rientranti nell’elenco sopraindicato. Le imprese agricole che utilizzeranno questo nuovo contratto di lavoro occasionale a tempo determinato sono obbligate a darne previa comunicazione al competente Centro Per I‘Impiego.
Si ricorda che non potranno avvalersi di questo nuovo contratto i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di qualsiasi livello.
Merita attenzione il fatto che in caso di superamento dei 45 giorni di lavoro effettivo, la norma prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. È altresì importante considerare che sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli sopra indicati o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego.
Seppur la legge n. 197/2022 citata inserisce ulteriore rilevante modifica circa il valore massimo che ogni utilizzatore – sia esso una impresa o famiglia- può spendere in totale per i buoni lavoro in quanto il limite sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro; rimane invece invariato il tetto di 2.500 euro di compensi che ciascun lavoratore può ricevere dallo stesso committente/utilizzatore come pure il tetto di 5.000 euro totali che si possono percepire da diversi utilizzatori.
Un altro importante intervento del Legislatore riguarda i soggetti che possono ricorrere ai voucher, in quanto la legge eleva da cinque a dieci dipendenti a tempo indeterminato il numero di addetti che può avere un’azienda che intende far ricorso al lavoro accessorio.