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Lavoro sportivo tra novità e incertezze

La riforma dello sport, in vigore dal 1° luglio 2023, ha interessato diversi ambiti del vasto settore sportivo, coinvolgendo numerosi soggetti.

Tra i vari decreti attuativi, spicca il D.Lgs. n. 36/2021, che ha riordinato e riformato le disposizioni relative agli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché al rapporto di lavoro sportivo. È stata annunciata anche l’imminente emissione di un decreto correttivo, come comunicato dai Ministri per lo Sport e del Lavoro e delle Politiche Sociali l’8 giugno 2023.

La riforma si è concentrata principalmente sul settore sportivo dilettantistico, definendo gli operatori come lavoratori veri e propri e regolamentando i loro rapporti di lavoro, inclusi i diritti previdenziali e assicurativi.

Secondo il decreto n. 36/2021, i lavoratori sportivi includono atleti, allenatori, istruttori, direttori sportivi, direttori tecnici, preparatori atletici e direttori di gara che svolgono attività sportiva remunerata, indipendentemente dal settore. I tesserati che svolgono mansioni necessarie per l’attività sportiva, ad eccezione dei collaboratori amministrativi, sono anch’essi considerati lavoratori sportivi.

 

Il lavoro sportivo può essere svolto come rapporto di lavoro subordinato, autonomo o come collaborazione coordinata e continuativa. Per i contratti di lavoro subordinato, è possibile inserire un termine finale a-causale non superiore a cinque anni e consentire la successione di contratti. Con il consenso del terzo interessato, è anche possibile cedere il contratto prima della scadenza.

Nel settore professionistico, l’attività principale degli atleti è presunta essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, molte delle normative generalmente previste per i lavoratori subordinati non si applicano al lavoro sportivo.

Ad esempio, alcune norme riguardanti i licenziamenti, le dimissioni, il trattamento economico e la disciplina non si applicano al lavoro sportivo:
⁃ Artt. 4, 5 e 18, L. n. 300/70;
⁃ L. n. 604/66;
⁃ Art. 1, commi da 47 e 69, L. n. 92/2012;
⁃ Artt. 2, 4, 5 L. n. 108/90;
⁃ Art. 24, L. n. 223/91;
⁃ D.Lgs. n. 23/2015;
⁃ Art. 2103 cod.civ.

Il lavoro sportivo è considerato autonomo quando ricorrono determinati requisiti:
⁃ se l’attività viene svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni collegate in un breve periodo di tempo;
⁃ se lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
⁃ se la prestazione oggetto del contratto non supera determinate ore settimanali o giorni all’anno.

 

Il rapporto di lavoro si costituisce attraverso l’assunzione diretta, per la quale è richiesta la forma scritta secondo un contratto tipo predisposto ogni tre anni in conformità al contratto collettivo nazionale.
La società deve depositare il contratto presso l’apposito ente (FSN o la DSA) per l’approvazione entro sette giorni dalla stipula.

 

Nell’area del dilettantismo, invece, il rapporto si presume di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti:
• le prestazioni non superano le diciotto ore settimanali, escludendo il tempo dedicato alle manifestazioni sportive;
• le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, conformemente ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) devono comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari per l’individuazione del rapporto di lavoro, pena l’applicazione delle sanzioni previste per le omissioni di comunicazione al Centro per l’Impiego.

 

È possibile stipulare contratti di apprendistato?

Per le ASD e le SSD, è consentita la stipulazione di contratti di apprendistato per ottenere qualifiche professionali, diplomi di istruzione secondaria superiore, certificati di specializzazione tecnica superiore, nonché contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite minimo di età è fissato a 15 anni e il limite massimo a 23 anni.

Dopo la riforma, sono state introdotte novità previdenziali e assicurative. I lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell’INPS. Gli autonomi, compresi i collaboratori coordinati e continuativi, sono invece iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Le aliquote contributive sono state riallineate, includendo all’aliquota IVS del 33% anche i contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità pari al 4,97%. Tuttavia, non sono inclusi lo 0,20% del Fondo di Garanzia TFR né i contributi dovuti al FIS.

Per i lavoratori sportivi dilettanti che svolgono collaborazioni coordinati e continuative o prestazioni autonome, l’iscrizione avviene alla Gestione Separata INPS, con una franchigia fino a 5.000 euro e un’aliquota contributiva del 25%, oltre a contributi minori “assistenziali” del 2,03% sulla parte eccedente (due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore). Per coloro che sono già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota contributiva rimane del 24%. Fino al 31 dicembre 2027, la base imponibile è ridotta del 50% come ulteriore misura agevolativa.

I lavoratori subordinati sportivi sono soggetti all’obbligo assicurativo INAIL, anche se hanno polizze assicurative private. Per gli istruttori sportivi, le disposizioni attuali prevedono già una classificazione tariffaria, mentre per le altre categorie di lavoratori sportivi non sono ancora state definite le tariffe di premio da utilizzare nell’assicurazione.

Per gli adempimenti amministrativi, la tenuta del Libro Unico del Lavoro e la trasmissione delle comunicazioni mensili del modello UniEMens per i collaboratori del settore dilettantistico possono essere effettuate attraverso modalità semplificate, che saranno regolate da un decreto interministeriale. Le comunicazioni di instaurazione del rapporto devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto.

Centro Studi | Studio Cassone

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