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Licenziamenti collettivi: la notifica all’autorità pubblica non è finalizzata alla tutela dei lavoratori

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in merito alla causa C-134/22, ha emesso una sentenza illuminante sulle procedure di licenziamento collettivo descritte nell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/Ce.

La Corte ha precisato che la notifica preventiva all’autorità pubblica competente sul progetto di licenziamento collettivo non è destinata a proteggere i lavoratori coinvolti, bensì a fornire dati generali nella fase iniziale della procedura.

Il caso considerato dalla Corte coinvolgeva un lavoratore tedesco, licenziato in una procedura collettiva. Il lavoratore, nelle sue contestazioni presentate davanti al tribunale tedesco, ha evidenziato la mancata trasmissione, da parte del suo datore di lavoro, della copia della comunicazione d’avvio della procedura.

Il giudice tedesco, rilevando tale omissione e notando che né la direttiva né la legge nazionale prevedevano una sanzione esplicita per tale violazione, ha ritenuto necessario approfondire l’interpretazione degli obblighi di “informazione e consultazione” delineati nell’articolo 2 della direttiva.

La Corte Ue, nel suo verdetto, ha deciso di escludere che l’obbligo di notificare l’autorità pubblica competente possa avere lo scopo – almeno diretto – di tutelare i lavoratori coinvolti in un licenziamento collettivo.

La sentenza avrà delle implicazioni anche per l’Italia. Infatti, analizzando le disposizioni dell’articolo 4 della legge 223/1991, e considerando il ruolo “marginale” e “formale” attribuito dal nostro legislatore all’autorità amministrativa nelle prime fasi di consultazione, sembra plausibile estendere l’interpretazione fornita dalla Corte Ue anche al contesto italiano.

Pertanto, la mancata trasmissione di una copia della comunicazione di avvio della procedura potrebbe non costituire una violazione della procedura stessa e, di conseguenza, non comporterebbe l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 5, comma 3, della legge 223/1991.

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