L’obbligo di rendere pubblico ai lavoratori il Codice Disciplinare, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, come previsto dall’ art. 7, co. 1, Stat. Lav., ha rilevanza ai fini del licenziamento per giusta causa soltanto nei casi in cui il recesso sia stato intimato per una delle specifiche ipotesi di comportamento illecito, vietate e sanzionate con il provvedimento espulsivo, da norme della contrattazione collettiva o da quelle validamente poste dal datore di lavoro.
Tale onere non è richiesto invece quando il datore di lavoro contesti al lavoratore un comportamento che rientra nell’ambito di violazione di una norma penale, o sia manifestamente contrario all’etica comune, oppure il lavoratore compia un grave o comunque notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., poiché in tali casi il potere di licenziamento deriva direttamente dalla legge.
(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 10 aprile 2018, n. 8851)