La misura fiscale delineata all’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 48/2023 (Decreto Lavoro) prevede specifiche disposizioni in merito al welfare aziendale. Queste norme fiscali, tuttavia, necessitano di ulteriori chiarimenti e di una prassi applicativa più definita.
Ai sensi di tale decreto, si presume che i genitori, ognuno dei quali è un dipendente con un figlio fiscalmente a carico per l’anno 2023, abbiano diritto, per l’anno fiscale 2023, a un’esenzione di 3.000 €. Questo importo riguarda una gamma di beni e servizi di modesto valore, tra cui voucher multiuso, buoni spesa e buoni benzina. L’articolo 51, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) amplia ulteriormente questa esenzione includendo l’uso promiscuo di veicoli, proprietà immobiliari e prestiti, così come le polizze per infortuni extra professionali e i rimborsi per le utenze domestiche.
Queste agevolazioni sono personali per ciascun genitore e, per l’anno 2023, sostituiscono quelle precedentemente previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Tuttavia, i genitori i cui figli non sono fiscalmente a carico (con un reddito complessivo fino a 4.000 euro se sotto i 25 anni, e 2.840,51 euro se di 25 anni o più), o i dipendenti che non hanno figli, beneficiano di un’esenzione fiscale e previdenziale di 258,23 euro, come previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR. Questo perché non rientrano nelle categorie soggette alle agevolazioni del D.L. 48/2023, articolo 40.
Tali disposizioni possono generare complicazioni per i datori di lavoro e per i dipendenti.
Prendiamo, ad esempio, una situazione in cui un figlio, inizialmente fiscalmente a carico, diventa in corso d’anno non più fiscalmente a carico: i genitori, entrambi dipendenti, hanno ricevuto dai rispettivi datori di lavoro benefit e rimborsi per un valore totale di 3.000 euro in esenzione fiscale e previdenziale fino al 30 settembre 2023. Tuttavia, a partire dal 1° settembre, il figlio inizia a lavorare e accumula entro la fine dell’anno un reddito di lavoro dipendente superiore a 4.000 euro, rendendolo non più fiscalmente a carico dei genitori.
In base alle normative correnti, si presume che i genitori non possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 40 del D.L. 48/2023. Di conseguenza, dovrebbero essere soggetti all’esenzione fiscale ordinaria di 258,23 euro. Se i datori di lavoro hanno fornito loro benefit per un valore superiore a questo importo, devono assoggettare la differenza alla tassazione e ai contributi ordinari.
La questione più preoccupante per datori di lavoro e dipendenti riguarda l’assegnazione di benefit in esenzione basata su una condizione provvisoria, come la presenza di un figlio a carico, che può cambiare nel corso dell’anno. Questo può portare a una necessità di recupero fiscale e contributivo.
Tuttavia, è importante notare che, secondo l’articolo 12 comma 4 -ter del TUIR, un “figlio a carico” per il welfare aziendale include anche coloro che hanno meno di 21 anni (anche quelli per i quali non si applicano le detrazioni ai sensi della lettera c dell’articolo 12) con un reddito complessivo inferiore a 4.000 euro all’anno.