Consulente del lavoro dal 1981

Nuove normative e limitazioni per i contratti a termine nel contesto del D.L. 48/2023

Il datore di lavoro che applica intese collettive con soggetti non rappresentativi non può stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi.

In tema di contratti a termine, l’ultimo decreto Lavoro (D.L. 48/2023, convertito dalla legge 85/2023) ha modificato la disciplina delle causali da apporre ai contratti a tempo determinato di durata superiore alle 12 mensilità (ma che non ecceda le 24 mensilità).

Le causali previste sono quelle di sostituzione di altri lavoratori, oppure per casi stabiliti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, ovvero- in assenza di causali collettive- per ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate da datore e lavoratore (in questo caso solo fino al 30 aprile 2024).

La Giurisprudenza ha chiarito come le causali da apporre al contratto a termine debbano essere specifiche, circostanziate e puntuali e risultare da apposito atto scritto ciò al fine di rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che l’azienda sia chiamata a realizzare (Cass. Civ. sez. lavoro, sent. 840/2019).

Pertanto, le causali che il datore di lavoro può legittimamente apporre non devono riguardare l’attività ordinaria della società.
Gli operatori del diritto si sono però interrogati anche sulla vigenza delle nuove disposizioni, ed in particolare se la legge sia applicabile solo ai contratti collettivi futuri propendendo però per l’applicazione anche ad intese collettive già stipulate.

Ulteriori incertezze sono sorte sulla legittimità della apposizione di causali ai contratti a termine contratti a termine oltre i 12 mesi, almeno fino al 30 aprile 2024, per i datori di lavoro che applichino i contratti collettivi non sottoscritti con le organizzazioni maggiormente rappresentative.

La legge richiama espressamente l’articolo 51 del Dlgs 81/2015 il quale dispone che “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”

In assenza di chiarimenti giurisprudenziali sul punto occorre quindi attenersi al dettato normativo e si deve quindi ritenere che la legge, richiamando espressamente l’articolo 51 del Dlgs 81/2015, nella lettera a) dell’articolo 19 incentivi i datori di lavoro ad adottare in azienda contratti collettivi stipulati con sindacati rappresentativi, escludendo, quindi, dalla possibilità di fruire della deroga i datori di lavoro che abbiano stipulato intese collettive con soggetti non rappresentativi.

Pertanto, l’inciso “contratti collettivi applicati in azienda” contenuto nella lettera b) dell’articolo 19, secondo un’interpretazione letterale e sistematica, non può che richiamare solo i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/2015.

Centro Studi | Studio Cassone

Centro Studi | Studio Cassone

Il Centro Studi dello Studio Cassone è composto da un team di professionisti appassionati, dediti alla ricerca e alla condivisione delle informazioni così da garantire un aggiornamento costante del personale ed essere sempre un passo avanti.

Leggi anche