Al via l’ulteriore semplificazione dei procedimenti per l’assunzione dei lavoratori stranieri extra UE.
In vista dell’emergenza di personale, soprattutto per la mano d’opera specializzata, sono state attuate nuove procedure di semplificazione per l’ingresso regolare in Italia di cittadini extra UE.
L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei c.d. Decreti Flussi così come stabilito dall’art. 21 del TU immigrazione.
Per i cittadini extracomunitari, in particolare, l’ingresso nello Stato italiano per motivi di lavoro è possibile solo nell’ambito delle quote massime d’ingresso definite ogni anno nel già menzionato Decreto.
Al fine di agevolare l’assunzione dei lavoratori stranieri, è stata istituita una procedura semplificata per il rilascio del nulla osta che snellisce l’iter burocratico, confermata anche per l’anno 2023.
In particolare, infatti, il D. L. n. 73/ 2022, convertito in L. n. 122/2022, ha modificato, semplificando appunto, le procedure di cui all’art. 30-bis, co. 8, D.P.R. n. 394/1999
È stato pertanto previsto che il rilascio debba avvenire nel termine di 30 giorni dalla richiesta anche se non sono stati eseguiti i necessari controlli per la verifica della sussistenza di motivi ostativi.
Il suddetto nulla osta potrà, però, essere successivamente revocato, così come il visto di ingresso.
Tale semplificazione ha l’indubbio vantaggio di consentire legittimamente al lavoratore in tempi strettissimi lo svolgimento dell’attività lavorativa così come previsto dall’art. 42 del D.L. n. 73/2022.
La richiesta del nulla osta avviene mediante procedura telematica, disponibile sul portale del Ministero dell’Interno.
Solo a seguito di ciò il lavoratore al quale è stato rilasciato dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane anche il visto di ingresso poteva fare richiesta di assegnazione del codice fiscale provvisorio all’Agenzia delle Entrate, necessario per la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Tale adempimento, come previsto dalla circolare n. 5961/2022 doveva essere eseguito dal lavoratore personalmente presso gli Uffici delle Entrate con evidente dilatazione dei tempi per la regolarizzazione della posizione lavorativa.
A partire dal 25 settembre 2023, però, grazie all’aggiornamento dei sistemi informativi del Ministero e dell’Agenzia delle entrate anche il rilascio del codice fiscale provvisorio è stato automatizzato.
Ed infatti, con la circolare 5497/2023 del 9 ottobre, il Ministero ha dato notizia del superamento delle previsioni di cui alla circolare n. 5961/2022 del Ministero dell’interno in tema di assegnazione del Codice Fiscale provvisorio per il cittadino straniero residente all’estero.
Precisa la circolare, infatti, che il datore di lavoro che ha già ottenuto il nulla osta al lavoro per il cittadino residente all’estero, può già avere il codice fiscale provvisorio recuperandolo in via telematica sul portale telematico ALI e procedere direttamente all’assunzione.
Il codice fiscale definitivo viene invece rilasciato in seguito alla convocazione presso lo sportello Unico Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato entro 8 giorni dall’ingresso dello straniero in Italia e che consente al lavoratore il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.