In data 19 ottobre 2023 è entrato in vigore il D.L. n. 145/2023; il c.d. Decreto Anticipi che nel capo IV ha disposto misure in tema di lavoro, istruzione e sicurezza.
In particolare, il suddetto Decreto ha rinnovato anche per l’anno 2023 l’indennità una tantum già stanziata nel 2022 per i lavoratori part- time (c.d. ciclici).
Il part-time multi periodale o ciclico è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale che differisce dai più noti part-time verticale ed orizzontale poiché il monte orario del lavoratore è definito su base annuale.
A seconda delle esigenze aziendali, infatti, il lavoratore potrebbe lavorare solo in una parte del mese, oppure solo in determinati periodi dell’anno.
È una forma contrattuale molto utilizzata nel settore ricettivo /alberghiero in ragione dei differenti afflussi di lavoro nei vari periodi dell’anno.
L’art 18 del D.L 145/2023 ha previsto l’erogazione ai lavoratori dipendenti di aziende private, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico, di una indennità pari ad € 550,00.
I lavoratori beneficiari sono quelli che abbiano avuto nell’anno 2022 periodi non interamente lavorati per sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente per periodi non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.
Sono però previsti altri requisiti: i richiedenti hanno diritto all’erogazione della somma solo se alla data della domanda non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il limite di spesa complessivo dell’INPS è pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023.