Consulente del lavoro dal 1981

Pubblicata la guida pratica per la gestione operativa dei lavoratori degli EDS e degli Organismi sportivi

In seguito alle novità introdotte dal correttivo bis ai decreti di riforma sul sito del Dipartimento dello Sport sono state pubblicate delle indicazioni per gli enti coinvolti negli adempimenti previsti dalla riforma.

Secondo il dettato normativo (d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39) i datori di lavoro del comparto dilettantistico che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi potranno non inviare la comunicazione Unilav attraverso i tradizionali canali informativi regionali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, optando per l’utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, quale forma equivalente di comunicazione obbligatoria.

È quindi una scelta dell’Ente e non un obbligo normativo ed è valida unicamente per le co.co. co sportive, per le altre tipologie di lavoro resta invece ferma la disciplina generale, ossia l’obbligo di comunicare l’inizio, la cessazione, la trasformazione e la proroga attraverso il modello Uni-lav.

Viene invece espressamente esclusa la possibilità di effettuare tramite il Registro sport la denuncia di iscrizione/ variazione per assicurare ai fini Inail i co.co.co sportivi, per le quali spetta agli enti accreditarsi sul sito Inail, anche tramite delegati, specificando l’attività esercitata e quella svolta specificatamente dai co.co.co sportivi da assicurare in relazione alla loro mansione/qualifica nonché l’ammontare dei compensi che si presume corrispondere agli stessi nell’anno in corso e in quello successivo.

La comunicazione al Registro equivale quindi a tutti gli effetti, per le categorie indicate alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale.

La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.

Per poter inoltrare la comunicazione di cui sopra ed attivare l’utenza è necessario che il legale rappresentante dell’ente/datore di lavoro sia previamente accreditato.

Ottenuto l’accesso si potrà procedere a comunicare i dati essenziali, indicando il codice fiscale dei lavoratori e il tipo di richiesta da espletare (inizio/avviamento, proroga o cessazione). È fatta salva la possibilità di rettifica, purché entro 5 giorni dalla comunicazione se non si vuole incorrere in sanzioni.

Per quanto riguarda invece il LUL si segnala che per i co.co.co sportivi può effettuarsi anche tramite il Registro sport, si precisa infine che tale modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione Inail.

Centro Studi | Studio Cassone

Centro Studi | Studio Cassone

Il Centro Studi dello Studio Cassone è composto da un team di professionisti appassionati, dediti alla ricerca e alla condivisione delle informazioni così da garantire un aggiornamento costante del personale ed essere sempre un passo avanti.

Leggi anche