L’art. 8 del D.lgs 81/2015 sancisce come non sia giustificato motivo di licenziamento il rifiuto del lavoratore di trasformazione del proprio contratto di lavoro da part time a full time (e viceversa).
Come recentemente statuito dalla Cassazione, con ordinanza n. 29337/2023 del 23 ottobre 2023, la disposizione di legge non preclude però in senso assoluto la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo.
Chiarisce infatti la Suprema Corte che il disposto normativo non impedisce il licenziamento, ma il datore di lavoro deve assolvere ad un onere probatorio rafforzato.
Sarà necessario quindi non solo provare le effettive esigenze aziendali che hanno fondato il licenziamento ma anche “l’impossibilità di continuare la prestazione a tempo parziale”
È quindi imposto al datore di lavoro un doppio onere probatorio e solo qualora entrambe le condizioni siano soddisfatte il licenziamento può essere dichiarato legittimo.
La vicenda al vaglio della Cassazione trae origine da una riorganizzazione aziendale dovuta ad un stabile incremento della clientela che non rendeva più compatibile con l’attività una prestazione ad orario ridotto.
Era quindi stato richiesto alla lavoratrice, che aveva rifiutato, di convertire il proprio contratto a tempo parziale in un contratto a tempo pieno.
In ragione di ciò era stata assunta un’altra risorsa full time e la stessa era poi stata licenziata.
La dipendente aveva perciò impugnato il licenziamento in via principale in quanto nullo per ritorsività dello stesso.
In primo grado il Tribunale di Milano ha ritenuto legittimo il licenziamento.
La Corte d’appello di Milano, invece, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità del recesso poiché ritorsivo in quanto esso non presentava altra spiegazione che il collegamento causale con il rifiuto opposto dalla lavoratrice alla trasformazione del rapporto in full time.
La Cassazione al contrario non ha ravvisato nel rifiuto della lavoratrice a convertire il contratto di lavoro l’unico motivo determinante del recesso datoriale ed ha cassato la sentenza con rinvio.
Con riferimento all’onere probatorio la Cassazione, riprendendo i precedenti (Cass. n. 12244/2023), ha ribadito che il divieto di licenziamento per rifiuto del lavoratore di trasformazione del contratto da part time a full time (o viceversa) non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo, ma il datore di avrà un onere probatorio più grave dovendo provare oltre alla fondatezza dello stesso, anche la non utilizzabilità in altro modo della risorsa licenziata
Pertanto, la trasformazione del rapporto di lavoro part time diventa una componente del più ampio onere della prova del datore che comprende le ragioni economiche da cui deriva la impossibilità di continuare ad utilizzare la prestazione a tempo parziale e l’offerta del full time rifiutata (in termini sempre Cass. n. 12244/2023).