Con il Decreto Semplificazione, ossia il D.L. 73/2022, è stata definitivamente approvata la modalità di comunicazione del lavoro agile al Ministero del Lavoro, già introdotta durante la pandemia.
Attualmente, fino al 31 agosto 2022, sono due le novità introdotte in tema di smart working cui è possibile ricorrere:
la possibilità di utilizzare la procedura semplificata di lavoro agile senza sottoscrivere gli accordi individuali, lasciando al datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente come e quando farvi ricorso (in deroga alla Legge 81/2017, che invece richiede un accordo scritto con ciascun lavoratore);
la facoltà di usare procedure snelle per la comunicazione al portale del Ministero del Lavoro delle informazioni concernenti l’attivazione del lavoro agile
Pertanto, soltanto questa seconda disposizione è stata trasformata da eccezione a regola ordinaria: dal 1° settembre 2022 verrà meno l’obbligo di comunicazione dell’accordo individuale.
Ciò significa che il datore di lavoro può continuare a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
La comunicazione dovrà essere completata applicando le modalità individuate con decreto ministeriale e non sarà necessario allegare l’accordo sottoscritto con il lavoratore.
Inoltre, i dati comunicati dal datore di lavoro dovranno essere resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato).