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Stop all’obbligo di rilascio della Certificazione Unica per minimi e forfettari a partire dal 2025

A seguito del conferimento al Governo della delega per la revisione del sistema Tributario il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, lo scorso 23 ottobre 2023, due decreti attuativi della legge 111/2023.

Essi prevedono la modifica all’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, norma che disciplina la regolamentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta.

Tra le diverse misure volte alla semplificazione del sistema nei decreti attuativi nel Decreto Adempimenti è stato previsto l’esonero per i sostituti d’imposta, a partire dal 2025, dal rilascio della Certificazione Unica relativa ai compensi dei lavoratori che aderiscono al regime fiscale di vantaggio c.d. “contribuenti minimi” (art. 27, D.L. n. 98/2011) ed al regime forfettario (art. 1 co. 54 – 89 della Legge n. 190/2014 e ss.mm.).

Ciò è stato disposto in ragione dell’estensione, dal 1° gennaio 2024, dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per i lavoratori autonomi con ricavi inferiori a 25.000,00 euro (art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, da ultimo modificato dall’art. 18, commi 2 e 3, del D.L. n. 36/2022 (“Decreto PNRR 2”)), soggetti che erano invece esclusi dall’obbligo introdotto dal 1° luglio 2022 per gli aderenti ai regimi fiscali agevolati.

L’amministrazione finanziaria potrà così autonomamente acquisire i dati relativi ai compensi attraverso i flussi che transiteranno nel sistema di interscambio.

In ragione di ciò l’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile di ciascun anno, renderà disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al potere di controllo formale dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014.

L’informatizzazione dei flussi relativi ai compensi ha quindi rafforzato i poteri di verifica dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi solo fino al 2024 i sostituti d’imposta dovranno attestare l’ammontare dei ricavi e dei compensi corrisposti nell’anno precedente alle persone fisiche che applicano i regimi speciali sopra indicati; da un lato consegnando al lavoratore il modello sintetico di Certificazione Unica entro il 16 marzo di ogni anno e, dall’altro, trasmettendo all’Agenzia delle Entrate il modello ordinario entro il 31 ottobre di ogni anno.

Centro Studi | Studio Cassone

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