Visita medica e lavoro notturno
Il T.U. sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) all'art. 41, prevede che la sorveglianza sanitaria, cioè l'insieme delle misure da adottarsi per la salvaguardia della salute dei lavoratori, debba essere effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora ne faccia richiesta il lavoratore e la stessa sia ritenuta correlata ai rischi lavorativi.
Essa comprende:
- Visita medica preventiva: ha lo scopo di
verificare che non vi siano controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità;
- Visita medica periodica: ha lo scopo di
verificare la salute del lavoratore e di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione (in genere una volta all'anno);
- Visita medica su richiesta del lavoratore:
qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa del lavoro svolto, al fine di esprimere un
giudizio di idoneità;
- Visita medica in occasione del cambio della
mansione: ha lo scopo di verificare l'idoneità alla mansione
specifica;
- Visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro: avviene nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Visita medica preventiva in fase preassuntiva:
può essere svolta, su scelta del datore di lavoro, dal medico
competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- Visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi: ha il fine di verificare
l'idoneità alla mansione (non possono essere effettuate per
accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla
legge).
Le spese sostenute per la visita medica sono interamente a carico del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenute necessarie dal medico competente.
Sulla base dei risultati della visita medica,
il medico competente esprime un giudizio relativo alla mansione
specifica:
- Idoneità;
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
- Idoneità temporanea;
- Idoneità permanente.
Il legislatore dà la possibilità, avverso il giudizio del medico
competente, di ricorrere entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo; tale ricorso viene fatto
all'organo di vigilanza competente che, dopo ulteriori
accertamenti, dispone la conferma, modifica o revoca del giudizio
stesso.
L'esito della visita medica è contenuto nella cartella sanitaria istituita e custodita dal medico competente per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Nella cartella vengono annotate le condizioni del lavoratore,
compresi i risultati di accertamenti strumentali, di laboratorio e
specialistici, nonché il giudizio di idoneità.
Il D.Lgs. 8 aprile n. 66 sancisce l'obbligo della sorveglianza
sanitaria per tutti i lavoratori adibiti al lavoro
notturno.
Ma quando un soggetto acquisisce lo status di lavoratore notturno?
Il periodo notturno è definito come "il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino".
Vediamo ora, in modo dettagliato, alcuni articoli dei CCNL.
- Art. 31 (alimentari industria): "Ai soli effetti
retributivi per lavoro notturno si intende quello
effettuato dal lavoratore dalle ore 22.00 alle ore 6.00, mentre si
considera lavoro notturno ai fini legali, di cui
al D.lgs. n. 66/03 quello effettivamente prestato nel periodo
intercorrente fra le ore 22.00 e le ore 5.00 alle condizioni di cui
al decreto medesimo".
- Art. 13 sez. 3 (cartai industria): "Ai fini retributivi è
considerato lavoro notturno quello svolto
consecutivamente tra le ore 22.00 e le ore 5.00".
- Art. 27 (legno arredamento industria): "Per lavoro
notturno si intende quello effettuato dalle ore 22.00 alle
ore 6.00".
- Art. 36 (occhiali industria): "Per lavoro
notturno si intende quello effettuato dalle ore 22.00 alle
6.00".
- Art. 24 (panificatori artigianato): "Per lavoro
notturno si intende quello effettuato dalle ore 22.00 alle
ore 6.00".
- Art. 217 (turismo confcommercio - aziende alberghiere):
"Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23.30 e
le ore 6.30".
Il Decreto individua alcuni parametri in riferimento alle modalità temporali attraverso le quali si esplica l'attività lavorativa: uno riferito alla prestazione "normale" ed uno riferito sia alle norme "contrattuali" che a un criterio più ampio che si può definire "annuale".
In merito al primo punto: qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore di lavoro in modo normale.
In merito al secondo punto: qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo quanto stabilito dai CCNL.
Se la prestazione lavorativa nel periodo notturno non si realizza in modo in modo sistematico, occorre fare riferimento ai parametri citati al punto due.
Al contrario della disciplina precedente, il sopra citato
decreto non ha definito espressamente la nozione di lavoro
notturno.
Quindi, cosa intende il Legislatore per lavoro notturno?
Per la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro il lavoro notturno è una prestazione non inferiore a tre ore resa nel periodo notturno come indicato in precedenza.
In caso di tempo parziale, il parametro di ottanta gironi deve essere riproporzionato; ad esempio, il lavoratore che ha una riduzione del 50%, acquisirà lo status con quaranta giornate anziché ottanta.
Regole differenti si applicano per il lavoro a chiamata; in questo caso si dovrà far riferimento alle regole stabilite per la generalità dei lavoratori.
Per riassumere: è lavoratore notturno chi, durante il periodo notturno svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; oppure chi, durante il periodo notturno svolge almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
In difetto con la contrattazione collettiva è lavoratore notturno chi, svolge per ameno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (tale limite è da riproporzionare in caso di lavoro a tempo parziale).
Il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno deve essere ritenuto idoneo a seguito di accertamenti ad opera delle strutture sanitarie o del medico competente. Lo stato di salute dei lavoratori deve essere periodicamente verificato.
Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore deve essere trasferito al lavoro diurno.
Ci si chiede come ci si debba comportare in ordine all'effettuazione della visita medica preventiva per i casi in cui non via sia la certezza dell'acquisizione dello status di lavoratore notturno. A riguardo citiamo una risposta emblematica dell'ULSS 6 di Vicenza alla quale è stato domandato se i dipendenti debbano comunque essere assoggettati a visita medica preventiva sebbene non si sappia con precisione se saranno raggiunte le ottanta notti annuali: "Il giudizio di idoneità va espresso prima di adibire il lavoratore ad un'attività per la quale - a causa di esposizioni pericolose o situazioni definite - è prevista la sorveglianza sanitaria. Per non procedere agli accertamenti sanitari dovrebbe essere certo il non superamento degli 80 turni notturni. Trattandosi comunque di una misura di prevenzione, è opportuno - nel dubbio - procedere all'accertamento medico e al conseguente giudizio di idoneità per non essere poi costretti a "stoppare" un lavoratore al varco delle 80 notti/anno".
In via generale, sarebbe meglio impiegare un lavoratore essendo sicuri che il suo stato di salute non presenti controindicazioni.
In fine, è importante fare riferimento all'apparato sanzionatorio nel caso di illeciti.
La legge impone l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549,00 a € 4.131,00 nel caso in cui i lavoratori notturni non siano stati sottoposti a visita medica preventiva.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549,00 a € 1.131,00 nel caso in cui i lavoratori non siano stati sottoposti a visita medica ogni due anni.
In entrambi i casi, la sanzione è pari a € 1.032,75 con l'istituto dell'oblazione.
Visita medica e lavoro notturno a cura del
centro Studi