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Formazione e riqualificazione professionale

In via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di prestazioni a sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all’apprendimento.

Possono rientrare in progetti di formazione o riqualificazione professionale i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro che percepiscono le seguenti prestazioni a sostegno del reddito:

  • lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) (legge n. 164/1975);
  • lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (legge n. 223/1991);
  • lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà (articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984);
  • lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
  • lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 19, co. 1, del DL n. 185/2008, conv. con mod. nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

In via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di prestazioni a sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all’apprendimento.

Possono rientrare in progetti di formazione o riqualificazione professionale i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro che percepiscono le seguenti prestazioni a sostegno del reddito:

  • lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) (legge n. 164/1975);
  • lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (legge n. 223/1991);
  • lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà (articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984);
  • lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
  • lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 19, co. 1, del DL n. 185/2008, conv. con mod. nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

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